(massima n. 1)
Qualora, in mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio, sia stata effettuata all'imputato, con esito positivo, una prima notifica ad un indirizzo risultante dagli atti, le successive notifiche non possono essere ritenute «impossibili», ai sensi e per gli effetti (consegna dell'atto al difensore) di cui all'art. 161, comma 4, c.p.p., ove l'organo notificatore abbia accertato l'avvenuto trasferimento del destinatario, medio tempore, ad altro indirizzo precisamente indicato, al quale la notifica possa essere tentata con successo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto valida la notificazione effettuata al nuovo indirizzo accertato dall'ufficiale giudiziario a mani di persona qualificatasi convivente del destinatario).