(massima n. 1)
L'elezione o dichiarazione di domicilio sono valide ed efficaci unicamente nell'ambito del procedimento nel quale sono state effettuate, mentre non spiegano alcun effetto nell'ambito di altri procedimenti, sia pure geneticamente collegati a quello originario. (Nella fattispecie, l'elezione di domicilio era avvenuta nell'ambito di un procedimento per ricettazione, per il quale l'imputato era stato tratto in arresto e poi scarcerato; da detto procedimento aveva tratto origine altro, separato procedimento per il reato di falsa dichiarazione a p.u. sulla identitą personale e, con riferimento a tale secondo procedimento, il giudice di merito aveva disposto notificarsi decreto di citazione a giudizio ed estratto contumaciale della sentenza di primo grado al domicilio eletto nel primo procedimento. La Suprema Corte, in applicazione del principio sopra enunciato, ha annullato l'ordinanza del giudice di appello che aveva dichiarato inammissibile il gravame dell'imputato, il quale aveva eccepito la nullitą della notificazione della sentenza contumaciale di primo grado).