(massima n. 1)
In tema di notificazione all'imputato, l'eventuale erronea utilizzazione della modalitā prevista dall'art. 161, comma quarto, c.p.p., integra un'invaliditā a regime intermedio riconducibile all'art. 178, comma primo, lett. c ), c.p.p. e deducibile entro i termini indicati dall'art. 180 c.p.p. (Fattispecie in cui il decreto di citazione per il giudizio d'appello risultava notificato al difensore di fiducia e non all'imputato, il quale aveva trasferito altrove la propria residenza ).