(massima n. 1)
Non dą luogo a nullitą, ma ad una mera irregolaritą, la notificazione all'imputato mediante consegna al difensore, a norma dell'art. 161, comma quarto, c.p.p., che ometta di menzionare nella relata di notifica l'impossibilitą di effettuare la consegna al domicilio eletto o al domicilio dichiarato e le ricerche svolte per raggiungere l'effettivo destinatario dell'atto, nel caso in cui l'imputato stesso si sia trasferito dal luogo del domicilio eletto o dichiarato senza revocare l'originaria elezione o dichiarazione.