(massima n. 1)
La nomina del difensore, l'elezione di domicilio e le rispettive revoche, corrispondono a scopi diversi, e la revoca dell'una non comporta anche la revoca dell'altra; trattasi di distinti istituti processuali aventi oggetto e finalitą diversa. Per la loro autonomia, il venir meno della qualitą di difensore presso il quale sia stato eletto domicilio, non fa cessare gli effetti dell'elezione (o viceversa), senza una espressa dichiarazione dell'interessato nella stessa forma con la quale essa č avvenuta, in quanto l'elezione č un atto formale e tale deve essere anche l'atto di revoca, con la conseguenza che le notificazioni eseguite al domicilio eletto sono assistite dalla presunzione legale, non suscettibile di dimostrazione contraria, che l'interessato abbia avuto o potuto avere notizia dell'atto di cui si tratta.