(massima n. 1)
Sono nulle le notificazioni eseguite mediante consegna al difensore a causa della sopravvenuta inidoneità del domicilio dichiarato al momento della scarcerazione dall'imputato, qualora non risulti che quest'ultimo sia stato avvisato dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità dell'indicazione stessa, le notificazioni verranno eseguite nelle forma di cui all'art. 161, comma quarto, c.p.p. (Fattispecie in cui né dal verbale di scarcerazione, né da altro atto del processo risultava essere stato dato il suddetto avviso).