(massima n. 1)
Anche in caso di elezione di domicilio, ex art. 161 c.p.p., la notificazione eseguita personalmente all'imputato, mediante consegna di copia, può essere operata in qualsiasi luogo, così come, particolarmente — nella specie — nel luogo di sua residenza, sicché il rifiuto di riceverla non ha rilevanza alcuna e la notificazione si ha per eseguita.