(massima n. 1)
In ipotesi di revoca espressa della elezione di domicilio presso il difensore di fiducia contestualmente revocato, deve ritenersi valida la notifica effettuata presso l'effettiva residenza dell'imputato risultante dagli atti e non presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma quarto, c.p.p.. (In motivazione, la Corte ha affermato che non devono essere privilegiate le modalitą di notificazione dell'atto che assicurano soltanto una presunzione di conoscenza quando sia possibile ricorrere, senza difficoltą, ad un sistema che garantisca una conoscenza effettiva).