(massima n. 1)
L'impossibilità di notificazione al domicilio dichiarato o eletto, prevista dall'art. 161, comma 4, c.p.p. come condizione per darsi luogo alla notificazione mediante consegna al difensore, non può essere fatta derivare dal solo fatto che il destinatario dell'atto, ai ripetuti accessi dell'ufficiale giudiziario, risulti assente, potendosi, in tale ipotesi, dar luogo soltanto, ove si riscontri anche la mancanza di altre persone idonee a ricevere la copia dell'atto da notificare, alla procedura di notifica mediante deposito nella casa comunale, ai sensi dell'art. 157, comma 8, c.p.p.