(massima n. 1)
La disposizione di cui all'articolo 161,comma quarto, c.p.p. che consente la notifica degli atti mediante consegna al difensore nel caso in cui risulti l'impossibilitā della notificazione all'imputato presso il domicilio dichiarato, richiede, quale condizione necessaria (e sufficiente), l'accertamento da parte dell'ufficiale giudiziario dell'avvenuto trasferimento di domicilio o di altra causa che renda definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo, non essendo, a tal fine, sufficiente l'assenza dell'interessato. In altri termini, ai fini e per gli effetti della legittimitā della notifica presso il difensore, l'assenza dell'interessato non equivale all'impossibilitā della notificazione, a meno che l'ufficiale giudiziario non accerti l'avvenuto trasferimento di domicilio o dia comunque atto nel verbale che si č verificata una causa che rende definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo.