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Articolo 450 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Instaurazione del giudizio direttissimo

Dispositivo dell'art. 450 Codice di procedura penale

1. Quando procede a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare(1).

2. Se l'imputato è libero, il pubblico ministero lo cita a comparire all'udienza per il giudizio direttissimo(2). Il termine per comparire non può essere inferiore a tre giorni [174].

3. La citazione contiene i requisiti previsti dall’articolo 429, comma 1, lettere a), b), c), d-bis), f), con l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché la data e la sottoscrizione. La citazione contiene, inoltre, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza. La citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo, se non contiene l'avvertimento di cui al periodo precedente ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere c) e f)(5)(6).

4. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall'articolo 431, formato dal pubblico ministero, è trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio(3).

5. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso della data fissata per il giudizio.

6. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini espletate(4).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE ALLA RIFORMA CARTABIA E ULTERIORI SUCCESSIVE MODIFICHE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]
3. La citazione contiene i requisiti previsti dall’articolo 429, comma 1, lettere a), b), c), d bis), f), con l’indicazione del giudice competente per il giudizio nonché la data e la sottoscrizione. Si applica inoltre la disposizione dell’articolo 429 comma 2.
[omissis]

__________________

(1) Il primo comma è stato così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. e) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella l. 24 luglio 2008, n. 125.
(2) In questi casi l'imputazione non è contestata oralmente, bensì per iscritto, nel decreto di citazione a giudizio. Infatti, si richiama espressamente la lett. c) del comma 1 dell'art. 429 del c.p.p..
(3) In tutti i casi di giudizio direttissimo con imputato in stato di arresto o di custodia cautelare, il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento a norma dell'articolo 431 del codice. Quando l'imputato è presentato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, il fascicolo medesimo è formato subito dopo il giudizio di convalida dal pubblico ministero presente all'udienza. Si rinvia all'art. 138 delle disp. att. c.p.p..
(4) Il difensore, nel silenzio della legge, si ritiene vanti un analogo diritto con riguardo agli atti confluiti nel fascicolo le dibattimento, esistenti presso la cancelleria del giudice competente per il giudizio.
(5) Comma così modificato dall'art. 26, co. 1 del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia"). Con questa novella, il decreto dovrà contenere anche l'avviso all'imputato e alla persona offesa della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa ex lett. d-bis) del comma 1 dell'art. 429 del c.p.p..
(6) Il comma 3 è stato ulteriormente modificato dall'art. 2, comma 1, lettera q) del D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31.

Ratio Legis

Il giudizio direttissimo, come gli altri riti speciali, risponde all’esigenza del legislatore di diminuire le tempistiche processuali. La ratio di questo rito speciale si ritrova nella volontà del legislatore di ridurre i tempi del processo quando si è di fronte a situazioni in cui il fondamento dell’accusa è così evidente da rendere superflua e non necessaria non solo la verifica dell'udienza preliminare, ma anche la ricerca di mezzi di prova solitamente attuata nell'indagine preliminare. Infatti, il giudizio direttissimo si contraddistingue per la soppressione quasi totale della fase preliminare e per la semplificazione della fase predibattimentale.

Spiegazione dell'art. 450 Codice di procedura penale

L’art. 450 c.p.p. regolamenta le formalità da compiere per l’instaurazione del giudizio direttissimo, prevedendo una duplice disciplina, a seconda che l’imputato sia o meno privato della libertà personale.

Il comma 1 disciplina l’instaurazione del direttissimo quando l’imputato è arrestato in flagranza di reato o è in stato di custodia cautelare per il reato per cui si procede. In tal caso, il pubblico ministero fa condurre direttamente all’udienza l’imputato.

In questa ipotesi, non è richiesta alcuna notifica all’imputato poiché è sufficiente che questo sia presentato direttamente dal pubblico ministero innanzi al giudice del dibattimento. Il pubblico ministero contesta verbalmente il capo di imputazione all’imputato presente (comma 4 dell’art. 452 del c.p.p.) e quest’ultimo può chiedere un termine per la difesa non superiore a 10 giorni (comma 6 dell’art. 452 del c.p.p.).

I commi 2, 3 e 4 regolamentano l’instaurazione del rito speciale nel caso di imputato libero che ha reso confessione.

Ai sensi del comma 2, se l’imputato è libero, il pubblico ministero lo cita a comparire all’udienza per il giudizio direttissimo, almeno tre giorni prima. Il termine per comparire non può essere inferiore a tre giorni.

Come precisato dal comma 3 (modificato dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022), la citazione deve contenere i requisiti previsti dalla legge per il decreto che dispone il giudizio emesso dal g.u.p. all’esito dell’udienza preliminare. Infatti, la citazione deve contenere gli elementi indicati dall’art. 429, comma 1 lett. a), b), c), d-bis), f): ossia, le generalità dell’imputato; l’indicazione della persona offesa; il capo di imputazione; l’avviso ad imputato e persona offesa della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Inoltre, il decreto di citazione deve anche contenere l’indicazione del giudice competente per il giudizio, nonché la data e la sottoscrizione.

Inoltre, a seguito del d.lgs. n. 31 del 2024, il decreto deve contenere l’avviso che l’imputato non comparendo sarà giudicato in assenza. Ciò è necessario poiché nel giudizio direttissimo manca l’udienza preliminare, che è la sede deputata per il predetto avvertimento.

Il decreto è nullo se l’imputato non è identificato in modo certo, se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dall’art. 429, comma 1 lett. c) e f) o se manca l’avviso all’imputato che, in caso di mancata comparizione, si procederà in assenza.

Il comma 4 stabilisce che il decreto, insieme al fascicolo per il dibattimento ex art. 431 del c.p.p. formato dal pubblico ministero, è trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio direttissimo.

Infine, i commi 5 e 6 prevedono che, a cura del pubblico ministero, l’avviso della data fissata per il giudizio è notificato senza ritardo al difensore. Quest’ultimo ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti di indagine espletati.

Massime relative all'art. 450 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 35345/2010

La nullità conseguente alla notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia invece che presso il domicilio eletto è d'ordine generale a regime intermedio, perché idonea comunque a determinare una conoscenza effettiva dell'atto in ragione del rapporto fiduciario con il difensore, sicché é soggetta ai termini di deduzione di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen.. (Annulla con rinvio, App. Napoli, 21/11/2008).

Cass. pen. n. 35066/2008

La riqualificazione del fatto nel giudizio di appello, con conseguente riconducibilità del reato nelle attribuzioni del tribunale in composizione collegiale e nel novero di quelli per i quali è obbligatorio lo svolgimento dell'udienza preliminare, impone la restituzione degli atti al pubblico ministero pur quando il giudizio di primo grado si sia svolto nelle forme del rito direttissimo. (Annulla senza rinvio, App. Brescia, 19 Ottobre 2007).

Cass. pen. n. 34681/2006

Nell'ambito del giudizio direttissimo non si applica la disposizione di cui all'art. 521 bis cod. proc. pen. con la conseguenza che lo stesso deve proseguire con queste forme nell'ipotesi di intervenuta modifica dell'imputazione, tale da far rientrare il reato fra quelli per cui é prevista l'udienza preliminare. (Dichiara competenza).

Cass. pen. n. 38006/2005

L'eventuale nullità dell'interrogatorio per convalida dell'arresto in flagranza, determinata dal difetto di notificazione al difensore dell'avviso di udienza, non comporta la nullità dell'ordinanza applicativa di misure cautelari disposta all'esito della procedura di convalida, che è destinata a perdere efficacia soltanto alla scadenza infruttuosa del termine per procedere all'interrogatorio ex art. 294 c.p.p. (Rigetta, Trib. libertà Bologna, 25 Febbraio 2005).

Cass. pen. n. 12273/2005

Qualora il giudizio direttissimo abbia come presupposto la confessione dell'imputato, quest'ultima è inserita nel fascicolo del dibattimento unicamente a comprova della legittima introduzione del rito speciale, ma di essa non può farsi alcuna utilizzazione probatoria per il solo fatto della sua presenza nel detto fascicolo.

Cass. pen. n. 12252/2005

In tema di giudizio direttissimo susseguente all'arresto in flagranza, la disposizione di cui all'art. 450 c.p.p., comma quinto, che stabilisce la notifica al difensore della data fissata per l'udienza, deve ritenersi osservata quando l'avviso dato a mezzo telefono da un ufficiale di Polizia giudiziaria, il quale abbia deposto sul punto in conformità - sia stato ricevuto personalmente dal difensore, senza la necessità che l'avviso stesso sia stato seguito da conferma mediante telegramma.

Cass. pen. n. 1760/2004

L'omesso avviso al difensore di fiducia della udienza fissata per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo è sanzionato con la nullità assoluta; né a tal fine rileva la circostanza che in sede di udienza l'imputato abbia revocato la nomina del difensore di fiducia e sia stato assistito da un difensore d'ufficio, posto che detta revoca è irrilevante ai fini della sussistenza della nullità, già verificatasi anteriormente alla revoca.

Cass. pen. n. 119/2004

In tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 c. p. p. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 c. p. p..

Cass. pen. n. 12837/2002

Non può dar luogo a nullità del decreto che dispone il giudizio l'inosservanza della disposizione di cui alla lettera d) dell'art. 429 c.p.p. - secondo cui il decreto stesso deve contenere l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono - non essendo, tale violazione, comprese fra quelle espressamente colpite da detta sanzione ai sensi dell'art. 429 c.p.p. secondo comma, né essendo, essa, riconducibile alle disposizioni in materia di nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lettera c), c.p.p., giacché le fonti di prova ed i fatti cui esse si riferiscono sono agevolmente rilevabili dal fascicolo del P.M., già messo a disposizione delle altre parti dopo la richiesta di rinvio a giudizio.

Cass. pen. n. 10508/2001

In tema di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo davanti al tribunale in composizione monocratica, la estrema ristrettezza dei tempi del procedimento, connessa allo "status custodiae", non richiede che ai difensori sia data formale notifica della udienza, dovendo ritenersi sufficiente l'avviso orale dato dalla polizia giudiziaria al difensore.

Cass. pen. n. 10231/1995

La violazione da parte del P.M. del termine per la presentazione dell'imputato al giudice per il procedimento con il rito direttissimo non comporta una nullità di ordine generale, ma relativa, che, in quanto tale, deve essere denunciata ai sensi e nei termini di cui all'art. 491 comma 1 c.p.p., rientrando fra quelle previste dall'art. 181 stesso codice.

Cass. pen. n. 8314/1994

La disposizione di cui all'art. 468 c.p.p. — che prevede l'onere per le parti di specificare le circostanze sulle quali si intendono escutere i testimoni — non è applicabile nel caso di giudizio direttissimo. Ed invero l'art. 451 c.p.p. — che disciplina lo svolgimento del giudizio direttissimo — non richiama tale disposizione che non è compatibile con la ratio di detto procedimento speciale.

Cass. pen. n. 6155/1994

Ai fini della sussistenza della circostanza attenuante della riparazione del danno, anche nel giudizio direttissimo è necessario che il risarcimento avvenga prima delle formalità di apertura del dibattimento e non con l'offerta di un assegno bancario, che, in quanto costituisce una datio pro solvendo, è privo del carattere della effettività, essendo equiparabile piuttosto ad una promessa di ristoro.

Cass. pen. n. 9479/1993

La mancata comunicazione dell'arresto al professionista indicato dall'imputato come difensore di fiducia e la successiva celebrazione del giudizio direttissimo non preceduta dall'avviso allo stesso difensore determinano una nullità assoluta e insanabile dell'intero procedimento per violazione del diritto di difesa, a nulla rilevando la presenza e l'assistenza, nel giudizio, di un difensore di ufficio (che nella specie aveva accettato la contestazione supplettiva mossa dal P.M. all'imputato e aveva richiesto il patteggiamento della pena).

Cass. pen. n. 1655/1993

Non sussiste nullità del giudizio direttissimo qualora l'avviso dell'udienza venga notificato al difensore dell'imputato nel pomeriggio del giorno precedente. La disposizione del comma quinto dell'art. 450 c.p.p., secondo cui la notifica va effettuata senza ritardo, non indica un termine preciso e va collegata al successivo art. 451, comma sesto c.p.p., il quale prescrive che l'imputato venga avvisato della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa. La concessione di tale termine elide l'eventuale pregiudizio che al prevenuto potrebbe derivare da una notifica non tempestiva.

Cass. pen. n. 5791/1993

Nel giudizio direttissimo le parti non hanno l'onere di specificare le circostanze sulle quali si intendono escutere i testimoni. Invero la specifica formulazione dell'art. 451 c.p.p. che prevede la «presentazione», al dibattimento, senza citazione, di testimoni, ad iniziativa del pubblico ministero, dell'imputato e della parte civile, è indicativa della voluntas legis di assicurare la semplicità e la celerità del giudizio direttissimo, anche attraverso l'eliminazione di formalità prescritte nel giudizio ordinario. Né la mancanza dell'obbligo di specificare le circostanze sulle quali i testimoni «presentati» dovranno essere escussi realizza una lesione del diritto di difesa, posto che le parti si trovano in una posizione «paritaria» assicurata dall'eguale diritto di «presentazione diretta» (e, pertanto, «a sorpresa») dei testimoni.

Cass. pen. n. 8419/1992

L'irrituale instaurazione del giudizio direttissimo di per sé («da sola») comporta non una nullità di origine generale ma soltanto una irregolarità, che viene eliminata a norma dell'art. 452, primo comma, c.p.p., secondo il quale «se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti dall'art. 449, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al P.M.», ma soltanto nel giudizio di primo grado, o anche successivamente purché sia stata sollevata — e riproposta in sede di impugnazione — eccezione ai sensi e nei termini dell'art. 491, primo comma, c.p.p., dovendosi ritenere che la irritualità dell'instaurazione del processo vada equiparata a nullità relativa ai sensi dell'art. 181 del detto codice. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha altresì evidenziato, da un lato, che non può ritenersi «violata» l'iniziativa del P.M. nell'esercizio dell'azione penale — art. 178, lettera b), c.p.p. — per il solo fatto che questi abbia scelto il rito direttissimo invece che quello ordinario e, dall'altro, che non può parlarsi neppure di violazione dei diritti della difesa, nei termini indicati dalla lettera c) del succitato art. 178, salvo che la erronea scelta del rito abbia comportato anche la mancanza di un decreto di citazione o di termini a difesa).

Cass. pen. n. 8069/1992

L'eventuale nullità derivante dalla scelta del rito direttissimo al di fuori dei casi previsti dall'art. 449 c.p.p., non potendo essere inquadrata nell'ambito delle nullità assolute, non può essere eccepita per la prima volta nel giudizio di cassazione.

Cass. pen. n. 167/1992

Nel caso in cui la persona arrestata in flagranza sia presentata all'udienza entro le quarantotto ore successive ed il suo arresto sia debitamente convalidato nella medesima udienza così da determinare la regolare costituzione del rapporto processuale e la rituale instaurazione del giudizio direttissimo, il fatto che all'udienza successiva — e cioè a giudizio direttissimo ormai in corso — si sia verificato un mutamento nella composizione del collegio giudicante non vale ad inficiare la legittimità del giudizio ritualmente instaurato. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato aveva dedotto la nullità del giudizio direttissimo per inosservanza del termine di quindici giorni stabilito dall'art. 449, comma quarto, c.p.p. in quanto il giudizio direttissimo, instaurato con la sua presentazione all'udienza, era stato rinviato, per l'assunzione di mezzi istruttori, ad una udienza che, in considerazione del sopravvenuto mutamento della composizione del collegio giudicante, non poteva costituire prosecuzione della precedente e doveva ritenersi tardiva agli effetti della legittimità della nuova instaurazione del giudizio direttissimo, essendo decorso dalla data dell'arresto il citato termine di giorni quindici).

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