(massima n. 1)
È nulla la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, con conseguente nullità del decreto e di tutti gli atti successivi, eseguita presso il difensore, quale domicilio eletto dall'imputato, qualora quest'ultimo, all'atto di lasciare la casa circondariale per concessione degli arresti domiciliari, abbia dichiarato quale domicilio la propria dimora, in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 161, comma 3, c.p.p., in quanto detta dichiarazione pone nel nulla la precedente elezione, senza che sia necessaria un'esplicita revoca della stessa.