(massima n. 1)
La notificazione all'imputato è legittimamente eseguita al domicilio precedente quando la comunicazione della modifica di questo è intervenuta in data successiva a quella in cui l'atto è stato inoltrato all'ufficiale giudiziario, poiché, a norma dell'art, 162, comma quarto, cod. proc. pen., la dichiarazione o l'elezione di domicilio hanno efficacia dalla data in cui pervengono all'autorità procedente.