(massima n. 1)
Quando vi č stata elezione di domicilio, la dichiarazione del domiciliatario che, pur non essendosi rifiutato di ricevere l'atto, abbia indicato un diverso recapito dell'imputato non legittima l'esecuzione della notifica mediante consegna al difensore a norma dell'art. 161 comma quarto cod. proc.pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per nullitā del giudizio di appello derivante da nullitā della notificazione del relativo decreto di citazione conseguente alla consegna dell'atto presso il difensore invece che presso il domicilio eletto).