(massima n. 1)
In presenza di una valida elezione di domicilio, ogni mutamento che sia ritualmente comunicato all'autoritą procedente, comporta revoca dell'elezione precedente, potendosi ammettere la possibilitą di una plurima elezione di domicilio, da parte dell'imputato, solo se essa venga operata con unico atto contenente una espressa, inequivoca manifestazione di volontą in tal senso.