La norma in esame prevede l'attribuzione al soggetto
delato di poteri di
vigilanza, di
amministrazione e di
conservazione che legittimano quest'ultimo a compiere atti con effetti sul patrimonio ereditario che momentaneamente non è proprio.
Lo scopo precipuo della norma è quello di
garantire la conservazione del patrimonio ereditario nel periodo che intercorre tra l'
apertura della successione e la sua
accettazione.
Al fine di perseguire tale interesse il legislatore ha previsto in capo al delato il potere di compiere gli atti necessari a preservare l'
asse ereditario senza che ciò determini necessariamente l'
acquisto tacito dell'eredità ai sensi dell'art.
476 del codice civile di cui la norma in esame costituisce un'eccezione.
Il delato, in particolare, ha l'onere di rispettare i limiti previsti ai sensi della norma in oggetto affinché l'atto dallo stesso posto in essere non integri un'
accettazione tacita dell'eredità, ma non vi è obbligato.
L'
attività di vigilanza del delato viene individuata come l'insieme degli atti di natura cautelare volti ad individuare la
consistenza del patrimonio ereditario.
Essa si pone quale momento preliminare all'attività di amministrazione ed è tesa ad individuare le fonti di possibili pregiudizi al patrimonio ereditario anche al fine di predisporre l'adozione di provvedimenti di natura conservativa.
Tra gli atti di vigilanza (visione di documenti, verifica dei registri e delle scritture contabili) rientra la predisposizione dell'
inventario che costituisce un vero e proprio obbligo del
chiamato che sia nel possesso dei beni ereditari e la cui inosservanza determina in capo a quest'ultimo l'acquisto dello stato di erede puro e semplice (art.
485 2º comma del codice civile).
L'
attività di conservazione è volta a evitare la perdita o il deterioramento dei beni ereditari al fine di conservare il valore giuridico del patrimonio ereditario e vi rientrano tra gli altri gli atti interruttivi della
prescrizione o dell'
usucapione, la
trascrizione di un atto di acquisto del defunto, la
rinnovazione di un'iscrizione ipotecaria.
L'
attività di amministrazione temporanea si sostanzia nell'insieme di atti di
ordinaria e
straordinaria amministrazione volti a preservare il valore economico del patrimonio ereditario.
Al riguardo secondo parte della dottrina (Barassi, Grosso, Burdese) tra gli atti di straordinaria amministrazione rientrerebbero esclusivamente quelli relativi ai beni che non possono essere mantenuti nel patrimonio ereditario o possono esserlo solo con grave dispendio.
Secondo altra parte della dottrina (Natoli) il
discrimen tra glia atti di straordinaria amministrazione che possono essere compiuti nei limiti della norma in esame andrebbe invece individuato nella funzione conservativa che sottende al compimento dell'atto stesso.
Potrebbero quindi essere compiuti atti di straordinaria amministrazione di qualsiasi natura purché destinati a preservare il patrimonio ereditario.
Si precisa che per il compimenti di tali atti il delato dovrà farsi
autorizzare dal tribunale del luogo di
apertura della successione ai sensi dell'art.
747 del codice di procedura civile qualora non voglia assumere la qualità di erede.
In mancanza di autorizzazione l'atto sarà valido, salvo sia compiuto da un soggetto
delato incapace, nel qual caso l'atto sarà annullabile costituendo l'autorizzazione condizione di validità dell'atto.
Con riferimento agli atti compiuti dal delato incapace si ritiene che l'autorizzazione ai sensi dell'art.
747 del codice di procedura civile sia quella prevista dal 1º comma, occorrendo il parere del giudice tutelare di cui al 2º comma, solo nel caso in cui i beni appartengano già all'incapace, ipotesi che non ricorre con riferimento al soggetto delato.
Il delato, secondo la dottrina maggioritaria (Cicu, Barbero, Ferri), ha il
potere, ma non l'obbligo, di amministrare i beni ereditari, egli in tale ambito agisce, infatti, nell'esclusivo interesse proprio non assumendo la qualifica di curatore né tanto meno di amministratore con conseguente impossibilità di imputare in capo allo stesso alcuna responsabilità in caso di mancata amministrazione dei beni ereditari.
L'attività di conservazione del patrimonio ereditario ai sensi della norma in oggetto è
esclusa qualora sia stato nominato un
curatore dell'eredità giacente ai sensi dell'art.
528 1º comma del codice civile.
Nel caso in cui il testatore abbia previsto la nomina di un
esecutore testamentario (art.
528 1º comma del codice civile) sarà invece possibile che il delato eserciti i poteri allo stesso riconosciuti dalla norma in esame relativamente ai beni sui quali l'esecutore non è chiamato ad esercitare la sua funzione.
Anche qualora l'esecutore testamentario amministrasse tutti i beni ereditari permarrebbe in capo al chiamato il potere di vigilare sull'apposizione dei sigilli (art.
705 del codice civile) e sulla redazione dell'inventario (art.
705 del codice civile) nonché il potere di chiedere l'esonero nei casi previsti dall'art.
710 del codice civile).
Qualora l'esecutore testamentario debba procedere all'alienazione di beni ereditari egli è tenuto ai sensi dell'art.
703 4º comma del codice civile a sentire gli eredi, al riguardo si ritiene che non debba invece sentire il parere dei
delati che, in quanto tali, non sono titolari del patrimonio ereditario.