(massima n. 1)
L'accettazione tacita dell'ereditā, ai sensi dell'art. 476 c.c., č implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che, essendo intese alla divisione previa collazione dei beni ereditari, non rientrano negli atti conservativi e di gestione di detti beni consentiti dall'art. 460 c.c..