Che cosa significa "Gestione di affari"?
Detta anche negotiorum gestio, si ha quanto il gestore assume spontaneamente, senza averne ricevuto incarico dall'interessato, l'amministrazione di uno o più affari patrimoniali altrui (artt. 2028-2032). Si istituisce quindi una relazione di fatto tra i soggetti, cui la legge ricollega determinati effetti giuridici: sorgono obbligazioni, quindi, non da un contratto, ma da un rapporto di fatto.
In generale, si tratta di un'ipotesi di sostituzione di un soggetto nell'attività giuridica altrui, che mira a contemperare due opposte esigenze: da un lato, la tutela della sfera patrimoniale dei singoli da ingerenze altrui; dall'altro, la rilevanza delle situazioni in cui l'ingerenza dei terzi sia riconducibile ai principi di solidarietà e utilità sociale.
La gestione di affari può avere ad oggetto una qualsiasi attività giuridica o materiale, e per aversi devono sussistere i seguenti requisiti:
1) l'absentia domini, ossia l'impedimento dell'interessato;
2) l'utiliter coeptum, cioè la gestione deve essere utilmente iniziata;
3) la mancanza della c.d. prohibitio domini, di un divieto alla gestione da parte del dominus;
4) la spontaneità dell'intervento;
5) animus aliena negotia gerendi, cioè la consapevolezza da parte del gestore che si tratta di un affare altrui, non proprio;
6) la capacità di agire del gestore;
7) la liceità dell'affare gestito.
In generale, si tratta di un'ipotesi di sostituzione di un soggetto nell'attività giuridica altrui, che mira a contemperare due opposte esigenze: da un lato, la tutela della sfera patrimoniale dei singoli da ingerenze altrui; dall'altro, la rilevanza delle situazioni in cui l'ingerenza dei terzi sia riconducibile ai principi di solidarietà e utilità sociale.
La gestione di affari può avere ad oggetto una qualsiasi attività giuridica o materiale, e per aversi devono sussistere i seguenti requisiti:
1) l'absentia domini, ossia l'impedimento dell'interessato;
2) l'utiliter coeptum, cioè la gestione deve essere utilmente iniziata;
3) la mancanza della c.d. prohibitio domini, di un divieto alla gestione da parte del dominus;
4) la spontaneità dell'intervento;
5) animus aliena negotia gerendi, cioè la consapevolezza da parte del gestore che si tratta di un affare altrui, non proprio;
6) la capacità di agire del gestore;
7) la liceità dell'affare gestito.