(1)I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredità, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni dell'articolo 394(2).
Note
(1)
Ove l'accettazione dell'eredità devoluta ai minori emancipati e agli inabilitati non avvenga col beneficio di inventario, la stessa si considera priva di effetti, sia come accettazione semplice che beneficiata. Il minore emancipato e l'inabilitato non acquistano, pertanto, la qualità di erede per effetto dell'accettazione semplice fatta in loro nome e per loro conto.
(2)
I minori emancipati e gli inabilitati possono accettare l'eredità a loro devoluta solo a seguito dell'autorizzazione del giudice tutelare, previo consenso del curatore (v. art. 394, 424 del c.c.).