(massima n. 1)
La trascrizione di un acquisto fatto dal de cuius, rientra fra gli atti conservativi, consentiti dalla norma dell'art. 460 c.c., al chiamato anche prima dell'accettazione, e quindi ii rappresentante legale dei minori č legittimato, senza bisogno di alcuna autorizzazione, ad esperire un'azione tendente ad ottenere detta trascrizione in base all'accertamento dell'acquisto.