(massima n. 1)
L'immissione nel possesso dei beni ereditari non comporta di per sé accettazione dell'ereditą, atteso che l'art. 460 c.c. attribuisce al chiamato, in quanto tale, e pertanto anche anteriormente all'accettazione e addirittura senza bisogno della loro materiale apprensione, il potere di esercitare le azioni possessorie a tutela degli stessi beni.