Su istanza di ogni interessato, l'autorità giudiziaria può esonerare l'esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell'adempimento dei suoi obblighi(1) [703, 709 c.2 c.c.], per inidoneità all'ufficio(2) o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.
L'autorità giudiziaria, prima di provvedere, deve sentire l'esecutore e può disporre opportuni accertamenti(3)(4).
Note
(1)
Rileva anche soltanto la negligenza. Non è, infatti, richiesto che l'irregolarità sia dolosa, ossia volta ad arrecare un danno in maniera consapevole.
(2)
Deve trattarsi di oggettiva impossibilità di svolgere l'incarico per cause estranee alla volontà e all'attività dell'esecutore.
Es.: morte, dichiarazione di morte presunta, interdizione, inabilitazione, ecc.
(3)
Con ricorso al presidente del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione che decide, sentito l'esecutore, con ordinanza reclamabile avanti alla Corte di Appello. Il giudizio di impugnazione, che prevede l'audizione degli interessati, termina con ordinanza non impugnabile.
(4)
Rimosso dall'incarico l'esecutore, non è possibile procedere ad una nuova nomina, a meno che il testatore non abbia previsto la sostituzione (v.
art. 700 del c.c.).