(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
56 Sull'argomento delle obbligazioni passivamente solidali e, ancora, da porre in rilievo quanto segue:
a) Al posto dell'ovvio capoverso dell'art. 137 del progetto del 1936 (il rifiuto di adesione esclude la conclusione della novazione) si è ritenuto di considerare il caso di novazione parziale, che non era discliplinato dal progetto (art. 42).
b) Non si è fatta dipendere l'efficacia della remissione verso tutti i condebitori dalla dichiarazione del debitore, come richiedeva il primo comma dell'art. 139 del progetto
del 1936; basta che il creditore abbia voluto che la remissione riguardi l'intero rapporto (art. 44).
Non si è, poi, riprodotta la seconda parte del suddetto primo comma circa l'effetto della restituzione volontaria del titolo nei confronti del condebitore in solido, essendosi preferito accennarne nell'art. 155.
c) Non si è ritenuto, come si richiedeva da qualcuno, di ammettere, nel caso di rinuncia alla solidarietà a favore di uno dei debitori, la delazione della quota del debitore liberato (art. 45).
Su questo punto l'art. 139 del progetto del 1936 era stato ingiustamente criticato, perché la detrazione proposta sarebbe stata legittima solo ove la liberazione di uno dei debitori dal vincolo di solidarietà avesse potuto configurarsi come una riduzione dell'obbligo o come liberazione di uno dei condebitori, il che non può sostenersi.
d) Si è soppressa dall'art. 143 del progetto del 1936 (corrispondente all'art. 1197 cod. civ.) l'eccezione con la quale esso si chiudeva (art. 47).
Questa contemplava una presunzione di rinunzia alla solidarietà derivante dalla continuazione di un pagamento di frutti; ma tale presunzione non persuade, potendo ammettersi che si ricevano i frutti dal singolo debitore, senza l'intenzione di rinunziare alla solidarietà relativamente al capitale.
e) Per la soluzione del vecchio problema dell'efficacia della transazione fatta da uno dei condebitori, ho ripreso il concetto affermato dall'art. 1771 cod. civ., disponendo che la transazione tra il creditore e uno dei debitori solidali non produce effetto nei confronti degli altri se costoro non intendono profittarne (art. 48).
Tale disposizione è giustificata dalla esigenza di evitare collusioni tra condebitore e creditore, e dalla necessità di applicare anche qui il principio secondo cui gli effetti degli atti compiuti da un condebiiore si estendono agli altri in quanto questi possano trarne vantaggio. L'esistenza o meno di tale vantaggio viene fatta derivare dal solo giudizio del condebitore, per la difficoltà di poterla affermare in base a dati obiettivi:
il condebitore proffiterà della transazione quando riterrà di poterne avere giovamento.
f) Si è premesso, al primo, il secondo comma dell'art. 145 del progetto del 1936, perché ciò, in base ad un argomento a contrario, avrebbe reso inutile disciplinare gli effetti del rifiuto di giuramento da parte di uno dei debitori solidali (art. 49).
Rimaneva, però, da regolare il caso di rifiuto di giuramento deferito da un condebitore al creditore, il che è stato tatto mercé l'estensione dell'effetto favorevole a tutti i condebitori.
g) Relativamente al regresso tra condebitori (art. 51), si è modificata la dizione del secondo comma dell'art. 146 del progetto del 1936, prevedendo il caso in cui un condebitore è insolvente anziché solo quello in cui diviene insolvente.
Quest'ultima formula allude alla insolvenza successiva al pagamento; ma deve aversi considerazione anche della insolvenza anteriore o contemporanea, salvo, naturalmente, l'apprezzamento e le relative conseguenze di una condotta colposa del debitore che agisce in via di regresso.
Si è poi aggiunto al testo del detto art. 146 un terzo comma, destinato a regolare l'ipotesi di esclusività di interesse di uno dei condebitori.
h) L'espressione "diviene insolvente" si è pure corretta nell'art. 147 del progetto del 1936 (art. 52).
Da questo si è soppresso il capoverso, considerato superfluo perché la sostituzione del creditore nella situazione che il debitore liberato aveva verso i suoi condebitori, è necessaria conseguenza del contegno del creditore medesimo il quale, liberando uno dei condebitori, ha impedito il regresso verso di lui.
57 Circa le obbligazioni attivamente solidali deve notarsi:
a) E' sembrato preferibile (art. 56) coordinare l'effetto della novazione a quello previsto per la remissione, per la compensazione e per la confusione, dato che in tutti i casi si hanno fattispecie di estinzione con mezzi diversi dal pagamento.
b) Si è regolato l'effetto verso gli altri creditori della transazione fatta da uno di essi con il comune debitore (articolo 60); si è così completato il sistema del progetto della Commissione reale.
II principio accolto è quello stesso dell'art. 48: la transazione si estende ai concreditori in quanto possa loro giovare, ossia in quanto essi dichiarino di volerne profittare.
c) Si è integrato l'art. 151 del progetto del 1936 concernente gli effetti del giuramento, regolandone le conseguenze anche nel caso di giuramento deferito ad uno dei creditori
(art. 61): la prestazione giova a tutti, il rifiuto nuoce solo al creditore al quale il giuramento è stato deferito.
La base della norma sta sempre nel principio secondo cui gli atti favorevoli sono opponibili a tutti, quelli contrari non pregiudicano.
d) La comunicazione degli effetti di una sentenza emanata verso uno solo dei creditori in solido era regolata dal progetto del 1936 (art. 150) nel senso che essa giovava a tutti se di condanna, ma nuoceva se di assoluzione, salvo che fosse fondata su una causa personale al creditore istante.
L'evidente distacco di questa seconda soluzione dai principi generalmente seguiti e, d'altra parte, il bisogno di evitare possibili collusioni ha condotto ad affermare che la
sentenza sfavorevole ottenuta da uno dei creditori in solido ha efficacia soltanto per la parte del creditore contro cui fu emanata (art. 62 secondo capoverso). Per la sentenza
favorevole ad uno dei creditori in solido si è ritenuto opportuno di estenderne l'effetto, senza pregiudizio delle eccezioni personali che il debitore può opporre a ciascuno dei creditori (art. 62 primo comma): il principio è troppo ovvio perché possa essere necessaria la sua giustificazione.