Consulenza Q20114345 del 22/07/2011 Maria C. chiede
«Ho una casa indivisa che appartiene a me a una zia e a uno zio. Lo zio chiede che una sua figlia possa vivere nella casa in oggetto. Io non sono d'accordo. Lo zio ha diritto di prenderla ad ogni costo e senza il mio consenso?»
Consulenza legale: «Secondo il disposto dell’ art. 1102 del c.c. “ ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro...»
Consulenza Q20114152 del 23/06/2011 Sebastiano F. chiede
«Salve, innanzitutto mi scuso se il mio italiano non sarà perfetto ma la necessità mi costringe a scrivervi,avrei una domanda da fare relativamente all'articolo 1108 del codice civile (quello sopraindicato).
La domanda è...»
Consulenza legale: «Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere all’amministrazione della cosa comune ex art. 1105 del c.c. ma configura atto di straordinaria amministrazione e atto per cui è imprescindibilmente richiesto dalla legge il consenso...»
Consulenza Q20113068 del 03/04/2011 Diana L. chiede
«Desidero sapere se l'art.1111 c.c.si riferisce solo al condominio o può valere anche per la multiproprietà immobiliare,Grazie.Diana Lapia»
Consulenza legale: «La dottrina maggioritaria, avvallata anche dalla giurisprudenza sostiene che la multiproprietà sia un diritto perpetuo, ancorché ciclico e turnario, per cui la sua natura giuridica sarebbe di comproprietà, a cui si associa un...»
Consulenza Q20112074 del 20/01/2011 Severino N. chiede
«Possiedo una casa in comproprietà con la suocera: lei ha il 50%, io e mia moglie il 25% ciascuno.
La casa è disposta su due piani separati indipendenti, con due bilocali al piano terra e un unico appartamento al primo piano,...»
Consulenza legale: «In mancanza di un accordo tra i partecipanti alla comunione, lo scioglimento può essere ordinato dall'autorità giudiziaria, adita da colui che intenda dividere il bene ( art. 1111 del c.c. ). Ciascun partecipante alla comunione...»
«L'articolo non mi è chiaro... rinuncio al mio diritto sulle cose comuni ma devo pagare lo stesso le spese?»
Consulenza legale: «L' art. 1104 del c.c. sancisce la possibilità per il comunista di rinunziare a suoi diritti su cose comuni, per le quali debbano essere sostenute delle spese, risultando così da esse (almeno in parte) liberato.
Un esempio...»