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Articolo 108 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Poteri del giudice delegato

Dispositivo dell'art. 108 Legge fallimentare

(1) Il giudice delegato, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell'articolo 107, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato (2).

Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo (3).

Note

(1) Articolo così sostituito dal d.lgs. 5/2006.
(2) Il potere sancito dalla norma rientra tra quei doveri di sorveglianza sulla procedura attribuiti al giudice delegato.
Secondo la giurisprudenza, il g.d. ha il potere di sospendere la vendita anche quando venga acquisita una nuova valutazione tecnica che faccia ritenere il prezzo di aggiudicazione notevolmente inferiore a quello giusto.
(3) Comma così modificato con d.lgs. 169/2007.
Il decreto correttivo ha esteso il regime della vendita dei beni immobili ai beni mobili iscritti.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

7 L’articolo 7 del decreto legislativo, reca disposizioni correttive del Titolo II, Capo VI della legge fallimentare.
La modifica all’articolo 108, secondo comma, del r.d. – da parte del comma 7 – è conseguente a quella apportata al secondo comma dell’articolo precedente.

Massime relative all'art. 108 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 3405/2012

In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, qualora, dopo una prima aggiudicazione provvisoria, un diverso offerente in aumento sia rimasto inadempiente per non aver versato il saldo del prezzo nel termine stabilito, deve essere disposta, da parte del giudice delegato, la condanna nei confronti dell'offerente, aggiudicatario decaduto, al pagamento della differenza tra il prezzo inferiore, ricavato in successivo incanto, e quello da lui proposto in aumento, oltre all'incameramento della cauzione, così come stabilito nell'art. 587 c.p.c., non potendo essere assunto come termine di comparazione il prezzo della prima aggiudicazione provvisoria, in quanto il procedimento di espropriazione deve ritenersi unico e retto dall'unica ordinanza di vendita che si conclude con l'aggiudicazione all'ultimo offerente.

Cass. civ. n. 3225/2012

In tema di liquidazione nel concordato preventivo, il diritto di prelazione previsto dall'art. 3 della l. 23 luglio 1991, n. 223 spetta all'affittuario dell'azienda sottoposta alla procedura concorsuale, soltanto se l'impresa debitrice sia in possesso, alla data della stipula del contratto d'affitto, del requisito dimensionale, necessario per usufruire dell'intervento straordinario di cassa integrazione, come previsto dal primo comma della disposizione.

Cass. civ. n. 1344/2011

In sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., è consentita la produzione da parte del curatore fallimentare, unitamente al controricorso, dei decreti di trasferimento dei beni posti in vendita a seguito del rigetto dell'istanza di sospensione proposta dal ricorrente, trattandosi di documenti relativi all'ammissibilità del ricorso; tale produzione comporta il venir meno dell'interesse all'impugnazione dell'ordinanza - oggetto di ricorso per cassazione - confermativa, da parte del tribunale, del provvedimento con cui il giudice delegato ha negato la sospensione dell'attività liquidatoria.

Cass. civ. n. 16755/2010

In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, al giudice delegato è attribuito, ai sensi dell'art. 108, comma 3, legge fall. (nel testo "ratione temporis" applicabile), il potere discrezionale di disporre la sospensione della vendita - anche senza incanto, anche ad aggiudicazione avvenuta e prima che sia emesso il decreto di trasferimento, qualora sussista una notevole sproporzione tra il prezzo offerto e quello giusto, secondo la determinazione affidata al prudente apprezzamento del giudice. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo alla presentazione di un'offerta in aumento rispetto al prezzo di aggiudicazione, inferiore a quello di stima).

Cass. civ. n. 1610/2009

In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, al giudice delegato è attribuito, ai sensi dell'art. 108, comma 3, legge fall. (nel testo "ratione temporis" applicabile), il potere discrezionale di disporre la sospensione della vendita anche ad aggiudicazione avvenuta, qualora sussista una notevole sproporzione tra il prezzo offerto e quello giusto, senza che peraltro la legge indichi un rigoroso criterio quantitativo cui correlare la conseguente determinazione, affidata al prudente apprezzamento del giudice; ne consegue che anche la presentazione di un'offerta in aumento (nella specie, del venti per cento) rispetto al prezzo di aggiudicazione - e prima del decreto di trasferimento - non costituisce, di per sè, requisito indispensabile per disporre la citata sospensione, qualora l'inferiorità del prezzo rispetto a quello giusto non sia ricavabile anche da altri elementi.

In tema di vendita fallimentare, i mezzi di tutela offerti agli interessati avverso i relativi provvedimenti del giudice delegato corrispondono, "mutatis mutandis", a quelli esperibili nell'ambito del processo di esecuzione individuale disciplinata dal codice di rito, salvo il necessario coordinamento, per effetto del quale all'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ. corrisponde il reclamo ex art. 26 legge fall.; ne consegue, per il caso di mancata previa proposizione di tale mezzo, l'inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto direttamente avverso il decreto di trasferimento del bene immobile ed il contestuale rigetto della istanza di sospensione della vendita.

Cass. civ. n. 28836/2008

In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, al giudice delegato è attribuito, ai sensi dell'art. 108, comma 3, legge fall. (nel testo "ratione temporis" applicabile), il potere discrezionale di disporre la sospensione della vendita anche ad aggiudicazione avvenuta, purchè sia esplicitato un coerente criterio idoneo a sorreggere l'esercizio di tale potere, con riguardo alle finalità cui la sua attribuzione risponde - la realizzazione del massimo valore pecuniario in vista del massimo risultato utile per la massa dei creditori - risolvendosi il suo difetto in una violazione di legge; il giudizio deve pertanto riguardare la inadeguatezza del prezzo offerto in sede di aggiudicazione rispetto a quello ritenuto giusto, per essere il primo notevolmente inferiore al secondo, ciò implicando non una mera comparazione tra prezzo offerto e ipotetico astratto valore del bene (nella specie, desunto solo da una nuova perizia), bensì la constatata esistenza di elementi idonei a far seriamente ritenere il prezzo di aggiudicazione notevolmente inferiore a quello giusto (quali nuove offerte di acquisto, indebite interferenze, modalità di attuazione della vendita precedente).

Cass. civ. n. 25136/2008

In tema di liquidazione dell'attivo immobiliare nella procedura fallimentare, il divieto di vendere un bene immobile nelle forme della trattativa privata - desumibile dall'art. 108 legge fall. vigente "ratione temporis" - non trova applicazione se il trasferimento avvenga mediante una transazione autorizzata dal giudice delegato, in quanto il negozio transattivo ha un oggetto più ampio della vendita essendo destinato, attraverso reciproche concessioni, alla definizione di una oggettiva situazione di litigiosità tra le parti.

Cass. civ. n. 3787/2008

In tema di diritto di prelazione da parte dell'imprenditore il quale, a titolo di affitto, ha assunto dal curatore la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate a procedure fallimentari e, ai sensi dell'art. 3, comma quarto, della legge 223 del 1991, ha comunicato l'esercizio del predetto diritto, una volta emesso, ciò nonostante, il decreto di trasferimento dell'azienda in favore di terzi, è onere del prelazionario impugnare, secondo le norme fallimentari, il decreto stesso, trattandosi del provvedimento che viola il suo diritto; ne consegue che, in difetto, trasferita l'azienda e chiuso il fallimento, la posizione soggettiva tutelabile non attiene più al diritto di prelazione in sé, bensì alle sole conseguenze della sua violazione.

In tema di prelazione in favore dell'imprenditore il quale, a titolo di affitto, ha assunto dal curatore la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate a procedure fallimentari, la disposizione di legge speciale dell'art. 3, comma quarto, della legge n. 223 del 1991 ne prevede l'esercizio dopo l'esaurimento delle procedure volte alla determinazione definitiva del prezzo di vendita dell'azienda, ma non conferisce altresì al prelazionario il diritto di riscatto di tale bene nei confronti dell'acquirente per il caso in cui l'esercizio del primo diritto sia stato illegittimamente impedito; ne consegue che la natura non reale della prelazione attribuisce al suo titolare una tutela meramente obbligatoria, con possibile azione risarcitoria del danno eventualmente subito.

Cass. civ. n. 14979/2006

In tema di vendita all'incanto di beni immobili in sede fallimentare, il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile contenuto nell'art. 105 legge fall. comprende anche la disposizione dettata dall'art. 584 c.p.c., concernente l'istituto dell'offerta in aumento di sesto, il quale non è incompatibile con la previsione, nell'art. 108 legge fall., di un più generale e discrezionale potere del giudice delegato di sospensione della vendita nel caso in cui ritenga che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, come è confermato dalla previsione per le esecuzioni immobiliari di un analogo potere (art. 586, comma primo, c.p.c., sost. dall'art. 19 bis del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modif. in legge 12 luglio 1991, n. 203).

Tra gli affari civili urgenti, previsti dall'art. 92 dell'ordinamento giudiziario ed esclusi, a norma dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, di cui all'art. 1 della medesima legge, non sono comprese le vendite fallimentari. (Nella specie, si è ritenuto quindi soggetto a sospensione il termine per la presentazione dell'offerta in aumento di sesto, ex art. 584 c.p.c., in relazione ad una vendita di immobile in sede fallimentare).

Cass. civ. n. 9694/2006

Il diritto di prelazione in favore dell'imprenditore il quale, a titolo di affitto, ha assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate a procedure fallimentari, costituisce uno speciale incentivo di carattere sociale che è previsto dall'art. 3, comma quarto, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamento di disoccupazione e avviamento al lavoro) per il solo caso in cui l'intervento dell'affittuario, garantendo la continuazione dell'attività lavorativa dei dipendenti dell'impresa fallita, valga ad evitare l'erogazione da parte dello Stato di provvidenze di carattere sociale a favore dei dipendenti medesimi. Pertanto, detto diritto di prelazione, non costituendo un istituto di carattere generale suscettibile di applicazione a qualsiasi procedura concorsuale, non può essere riconosciuto quando, per difetto dei necessari presupposti di legge, all'impresa fallita non può essere applicato il trattamento di intervento straordinario previsto nella citata legge n. 223 del 1991.

Cass. civ. n. 4650/2006

Con riguardo alla vendita con incanto di immobili appartenenti all'attivo fallimentare, ove il giudice dell'esecuzione abbia disposto l'amministrazione giudiziaria dei beni staggiti dopo aver esperito negativamente il percorso della vendita con incanto, il prezzo di riferimento per presentare l'offerta è sempre quello determinato ai sensi dell'art. 568 c.p.c., anche nell'ipotesi di precedente esperimento infruttuoso di due incanti, e non tale prezzo due volte ribassato in conseguenza delle due aste andate deserte.

Cass. civ. n. 19210/2005

L'interesse e la legittimazione dell'imprenditore in concordato preventivo con cessione dei beni ad impugnare il decreto di trasferimento di bene immobile emesso — nell'ambito della liquidazione concordataria — dal giudice delegato non sono esclusi né dalla circostanza della avvenuta perdita, da parte dell'imprenditore, della disponibilità del bene per effetto della cessione concordataria, atteso che l'interesse e la legittimazione in questione non hanno riguardo alla disponibilità dei beni ceduti, bensì alla regolarità ed efficienza dell'attività liquidatoria (al fine di conseguire, mercé il suo proficuo risultato, l'esdebitazione programmata con la proposta di concordato e di impedire l'evoluzione della procedura nel fallimento), né dalla circostanza che l'eventuale rimozione del decreto di trasferimento comporterebbe comunque la rinnovazione dello stesso, atteso che anche nella esecuzione del concordato preventivo al giudice delegato è consentito l'esercizio del potere di sospensione della vendita, ai sensi dell'art. 108 legge fall., dopo l'aggiudicazione e prima del trasferimento, ed a fronte di tale eventualità la possibilità di caducazione del provvedimento traslativo e dell'esercizio successivo di tale potere sospensivo realizza l'interesse in questione.

Cass. civ. n. 15493/2004

In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, al giudice delegato è attribuito il potere discrezionale di disporre la sospensione della vendita anche ad aggiudicazione avvenuta, ma la mancata esplicitazione da parte di esso, o del tribunale in sede di decisione sul reclamo, di un coerente criterio idoneo a sorreggere l'esercizio di tale potere, con riguardo alle finalità cui la sua attribuzione risponde — la realizzazione del massimo valore pecuniario in vista del massimo risultato utile per la massa dei creditori —, si risolve in una violazione di legge, atteso che è lo stesso disposto dell'art. 108 legge fall. che, a un tempo, attribuisce al giudice il suddetto potere e ne indirizza l'esercizio, attraverso il conseguimento del «giusto prezzo» verso la finalità della liquidazione dei beni nella procedura concorsuale.

Cass. civ. n. 2576/2004

A seguito della scelta posta in onere dal curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 80 l.fall., di subentrare nel contratto «pendente» di affitto di azienda munito di clausola di prelazione, la vendita del bene caduto nel fallimento, e già oggetto di tale contratto, è compatibile con l'esercizio del diritto di prelazione convenzionale ad esso inerente. Infatti, l'art. 14 della L. n. 49 del 1985 (che lo ha attribuito alle cooperative di dipendenti di imprese soggette a procedure concorsuali), e la L. n. 223 del 1991 (che lo ha garantito all'imprenditore affittuario di imprese soggette alle medesime procedure), per quanto abbiano natura di leggi speciali, confermano la piena compatibilità di tale esercizio del diritto di prelazione con le procedure liquidatorie dell'attivo, in generale, e della vendita ex art. 108 l. fall., in particolare (in applicazione di tale principio, la corte ha respinto il ricorso per cassazione dell'aggiudicatario del bene posto all'asta, avverso l'ordinanza del tribunale fallimentare che aveva respinto il reclamo contro il decreto del giudice delegato, con il quale era stato disposto il trasferimento di un immobile in favore dell'affittuario dell'azienda fallita, in forza di clausola di prelazione).

In tema di vendita fallimentare, il bene immobile oggetto di un contratto di affitto di azienda, in cui il fallimento sia subentrato, ai sensi dell'art. 80 l. fall., e che contenga una clausola di prelazione, una volta posto in vendita all'asta, ai sensi dell'art. 108 l. fall., attribuisce all'affittuario il diritto di esercitare la prelazione solo dopo che sia stata superata la fase dell'aggiudicazione, senza alcun intralcio delle altre fasi relative alla vendita, sulla base del prezzo raggiunto in via definitiva nel corso dell'asta pubblica.

Cass. civ. n. 6582/1999

In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, qualora il giudice delegato rigetti l'istanza di sospensione della vendita, proposta ex art. 108 L. fall., per essere già stato disposto il trasferimento dei beni all'aggiudicatario, in caso di reclamo al tribunale avverso tale decreto è ammissibile l'intervento volontario dell'aggiudicatario stesso, a nulla rilevando la circostanza che il provvedimento di sospensione della vendita sia insuscettibile di giudicato, e che, pertanto, costui sia comunque nella condizione di poter concorrere alla eventuale, nuova vendita (sicché mancherebbe l'interesse dell'aggiudicatario ad opporsi alla emanazione di tale provvedimento), in quanto l'interesse che legittima l'intervento del soggetto di cui si tratta è, piuttosto, quello a mantenere la validità della già avvenuta aggiudicazione dei beni in suo favore.

Cass. civ. n. 8666/1998

L'affittuario di azienda di impresa soggetta a concordato preventivo, che eserciti diritto di prelazione ex art. 3, quarto comma, della legge n. 223 del 1991, non si trova, rispetto alle vicende della procedura, in una posizione di terzietà, tale da non subire l'incidenza della eventuale sospensione della vendita disposta dal giudice delegato ex art. 108, terzo comma, della L. fall. Egli, infatti, per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione, subentra nella posizione dell'aggiudicatario, non essendo scindibili gli effetti favorevoli di tale sua posizione quale l'aspettativa al trasferimento del bene da quelli sfavorevoli.

Cass. civ. n. 4017/1994

Dichiarata la nullità dell'aggiudicazione ed emessa dal giudice delegato nuova ordinanza di vendita all'incanto ad un prezzo maggiore di quello originariamente fissato, il tribunale, al quale sia proposto reclamo con cui si chieda che sia dichiarata la nullità di detta ordinanza deducendosi che il giudice delegato avrebbe dovuto (non emettere una nuova ordinanza di vendita, ma) limitarsi a disporre il rinnovo della gara, alle stesse condizioni originariamente fissate e tra gli stessi originari offerenti, correttamente dichiara la cessazione della materia del contendere se accerta che il giudice delegato ha disposto, successivamente alla proposizione del reclamo, la sospensione della vendita, ai sensi dell'art. 108 L. fall., avendo quest'ultimo provvedimento l'effetto di rimuovere la giuridica esistenza dell'ordinanza impugnata.

Cass. civ. n. 3771/1994

Con riguardo alla liquidazione dell'attivo fallimentare, la presentazione dell'istanza di sospensione della vendita di immobili ex art. 108, terzo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non determina la sospensione della procedura di vendita sino a che non diventi definitivo il provvedimento che pronuncia sull'istanza stessa, né inibisce al giudice delegato la pronuncia del decreto di trasferimento.

Cass. civ. n. 3509/1994

Il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo al tribunale fallimentare contro il provvedimento, decisorio, del giudice delegato di sospensione, ex art. 108, terzo comma, L. fall. della vendita immobiliare dopo l'aggiudicazione, decorre dalla comunicazione del provvedimento medesimo, che deve essere eseguita dal cancelliere nelle forme previste dal codice di rito (artt. 136 c.p.c. e 45 att. stesso codice).

Cass. civ. n. 7313/1993

Il giudice delegato al fallimento che disponga la vendita dei beni immobili gravati da ipoteca a favore di un istituto di credito fondiario, ancorché già assoggettati alla procedura esecutiva speciale ex art. 42, T.U. 16 luglio 1905, n. 646, esplica solo poteri ordinatori del processo, essendo organo istituzionalmente privo di potestas judicandi sulla competenza. Ne consegue che il provvedimento da detto organo adottato ex art. 108, secondo comma della legge fallimentare (come anche il provvedimento confermativo adottato dal tribunale in sede di reclamo ex art. 26 L. fall.), non decidendo neppure implicitamente problemi di competenza, non è impugnabile per regolamento di competenza.

Cass. civ. n. 6158/1993

Non sussiste l'obbligo della notifica dell'ordinanza di vendita al fallito, atteso che l'art. 108, quarto comma, legge fallimentare, nell'individuare i soggetti ai quali deve essere notificata la predetta ordinanza non annovera, tra di essi, il fallito, né un siffatto obbligo può discendere dalle norme del codice di procedura civile relative al processo di esecuzione, richiamte dall'art. 105 legge fallimentare in quanto compatibili con le specifiche disposizioni della legge fallimentare, poiché l'art. 569, quarto comma, c.p.c. non prevede che l'ordinanza di vendita debba essere notificata al debitore esecutato.

Cass. civ. n. 11887/1992

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 108, terzo comma, L. fall. — che riconosce al giudice delegato il potere di sospendere le operazioni di trasferimento dell'immobile, indipendentemente dalla forma adottata per la vendita (con o senza incanto) e senza che alla stessa sia applicabile la disciplina delle offerte in aumento dell'art. 584 c.p.c. — perché detta norma non viola il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, dato che la diversità del regime della vendita fallimentare, rispetto a quello dettato dal codice di rito per l'esecuzione individuale, trova razionale giustificazione nelle esigenze tipiche della procedura concorsuale, correlate alla tutela dell'interesse collettivo dei creditori, né contrasta con i precetti dell'art. 24 della Costituzione, considerato che la legge appresta specifici rimedi giurisdizionali a tutela dei diritti dell'aggiudicatario.

Cass. civ. n. 3916/1992

Le particolari disposizioni contenute nell'art. 108 L. fall., che consentono al giudice delegato di sospendere la vendita degli immobili per notevole inadeguatezza del prezzo fino a che non venga emesso il decreto di trasferimento del bene, non escludono l'applicabilità nell'espropriazione concorsuale, tramite il rinvio operato dall'art. 105 L. fall., del principio generale di cui all'art. 487 c.p.c., per il quale le ordinanze del giudice dell'esecuzione sono revocabili o modificabili finché non abbiano avuto esecuzione (nella specie, trattavasi di un modesto aggiustamento del prezzo, intervenuto prima dell'esecuzione dell'ordinanza di vendita)

Cass. civ. n. 2420/1992

La circostanza che la sospensione della vendita immobiliare, ex art. 108, terzo comma, legge fallimentare, sia disposta non dal giudice delegato, ma da altro giudice, non comporta di per sé la nullità del provvedimento dovendosi presumere, in difetto di prova contraria, che il secondo sia stato incaricato in sostituzione del primo, a seguito di legittimo impedimento.

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Consulenze legali
relative all'articolo 108 Legge fallimentare

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

P. S. chiede
martedì 20/12/2022 - Toscana
“Buongiorno,
nelle operazioni di stima di terreni acquisiti al fallimento è stato rilevato che 4 particelle sono state oggetto di convenzione urbanistica per cui sulle stesse sono stati fatti lavori di viabilità (strade e posteggi) e per le quali era prevista la cessione al Comune di competenza. La viabilità da destinarsi ad uso pubblico è stata realizzata e collaudata 3 anni prima della dichiarazione di fallimento ma essendo gravanti sui terreni 2 ipoteche il Comune ne chiedeva la restrizione ipotecaria per poter perfezionare il passaggio. In questo momento pertanto mi trovo in qualità di curatore a dover perfezionare questo trasferimento e vi chiedevo se il Giudice potesse provvedere ex art. 108 comma 2 legge fallimentare ovvero che il sottoscritto debba richiedere preventivamente ai soggetti detentori di ipoteca la relativa cancellazione escludendo che si possa mettere in vendita l'area in questione in quanto non si tratta di vendere un bene fallimentare con procedure competitive, ma di dare esecuzione ad un obbligo. Ringrazio per la risposta. Saluti.”
Consulenza legale i 01/01/2023
Ad avviso di chi scrive non è possibile fornire una risposta certa in quanto la questione è stata molto dibattuta.
Nella giurisprudenza si possono individuare principalmente due orientamenti.

Il primo sostiene che nel caso in cui il subentro del curatore nel contratto assume il carattere di obbligatorietà, non importa se la vendita sia attuata in forma contrattuale e non tramite esecuzione coattiva, si applicherà l'art. 108, comma 2 legge fallimentare, e quindi il giudice delegato ordinerà con decreto la cancellazione dell’ipoteca.

Il secondo orientamento sostiene che non è possibile emanare il decreto di cancellazione proprio perché il trasferimento della proprietà avviene a seguito di un contratto e non di una vendita coattiva.

Nel caso di specie, si ritiene che, essendo già state realizzate opere di viabilità sui terreni oggetto di vendita, il curatore abbia avuto una sorta di obbligo di subentrare nel contratto, per cui forte di questo potrà chiedere al giudice delegato la cancellazione dell’ipoteca. La nostra opinione rientrerebbe nel primo orientamento esposto sopra.
Nel caso in cui il giudice delegato incaricato del fallimento in questione fosse di diversa opinione, e quindi non disposto ad emettere il decreto di cancellazione a seguito di vendita di natura contrattuale, sarà necessario trovare un accordo con gli istituti finanziari per la soddisfazione del loro credito, che successivamente dovrebbero dare il loro consenso alla cancellazione. Soluzione questa che risulterà sicuramente più complessa e con tempistiche più lunghe.

A. S. chiede
venerdì 18/11/2022 - Sardegna
“Buongiorno,
Il 31/07/1997 i soci, con atto autenticato dal Notaio, dichiarano lo scioglimento della Società di fatto e nominano il sottoscritto liquidatore.
In data 19/02/1998 Il Tribunale dichiara il fallimento della Sdf.
Dopo 24 anni il fallimento è ancora aperto.
Il 19 ottobre 2021 il curatore fallimentare mi comunica, tramite PEC, che ai sensi e per tutti gli effetti dell'art. 104 ter R.D.267/1942, in seguito all'esito della valutazione effettuata, gli organi della procedura hanno rinunciato alla prosecuzione della liquidazione di alcuni beni immobili acquisiti all'attivo, per manifesta non convenienza.
Nella comunicazione, il Curatore, ricorda che ai sensi dell'art. 51 L.F. i creditori sono stati informati della loro possibilità di iniziare azioni esecutive o cautelari sui medesimi beni.
Allegato alla comunicazione vi è l'elenco dei beni.
Ad oggi,18/11/2022, nessun creditore ha iniziato alcuna azione.
La tipologia dei beni riguarda essenzialmente piccole cantine o piccoli magazzini per di più abusivi o inagibili. Nella prosecuzione della liquidazione sono riuscito a trovare diverse persone interessate all'acquisto di alcuni beni. Mi sono recato dal Notaio per predisporre gli atti di vendita, ma il conservatore dei Registri Immobiliari si rifiuta di fare le trascrizioni in mancanza di un documento contenente l'elenco dei beni firmato dal G.D., nonostante la presenza della PEC del Curatore.
Il G.D. alla richiesta del documento richiesto dal Conservatore dei RR.II. ha risposto che lui aveva concesso le autorizzazioni al curatore e pertanto null'altro doveva fare.
A questo punto mi trovo impossibilitato a proseguire la liquidazione dei beni.
Come posso risolvere e proseguire nella liquidazione?
Grazie

Consulenza legale i 25/11/2022
Si ricorda che in fase di apertura della procedura di fallimento, come previsto dall’art. 88 della l. fall., al fine di acquisire la disponibilità dei beni all’attivo, il curatore ha notificato un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché venisse trascritto nei pubblici registri.
Successivamente, secondo quanto previsto dall’art. 104 ter della l. fall., nel momento in cui questi decida di rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appare manifestamente non conveniente, al fine di restituire la disponibilità di tali beni al fallito, il curatore dovrà eliminare la trascrizione della sentenza, richiedendo al giudice l'emissione di un provvedimento di cancellazione di detta trascrizione, in applicazione analogica del secondo comma dell'art. 108 della l. fall..