(massima n. 1)
L'interesse e la legittimazione dell'imprenditore in concordato preventivo con cessione dei beni ad impugnare il decreto di trasferimento di bene immobile emesso — nell'ambito della liquidazione concordataria — dal giudice delegato non sono esclusi né dalla circostanza della avvenuta perdita, da parte dell'imprenditore, della disponibilità del bene per effetto della cessione concordataria, atteso che l'interesse e la legittimazione in questione non hanno riguardo alla disponibilità dei beni ceduti, bensì alla regolarità ed efficienza dell'attività liquidatoria (al fine di conseguire, mercé il suo proficuo risultato, l'esdebitazione programmata con la proposta di concordato e di impedire l'evoluzione della procedura nel fallimento), né dalla circostanza che l'eventuale rimozione del decreto di trasferimento comporterebbe comunque la rinnovazione dello stesso, atteso che anche nella esecuzione del concordato preventivo al giudice delegato è consentito l'esercizio del potere di sospensione della vendita, ai sensi dell'art. 108 legge fall., dopo l'aggiudicazione e prima del trasferimento, ed a fronte di tale eventualità la possibilità di caducazione del provvedimento traslativo e dell'esercizio successivo di tale potere sospensivo realizza l'interesse in questione.