(massima n. 1)
A seguito della scelta posta in onere dal curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 80 l.fall., di subentrare nel contratto «pendente» di affitto di azienda munito di clausola di prelazione, la vendita del bene caduto nel fallimento, e gią oggetto di tale contratto, č compatibile con l'esercizio del diritto di prelazione convenzionale ad esso inerente. Infatti, l'art. 14 della L. n. 49 del 1985 (che lo ha attribuito alle cooperative di dipendenti di imprese soggette a procedure concorsuali), e la L. n. 223 del 1991 (che lo ha garantito all'imprenditore affittuario di imprese soggette alle medesime procedure), per quanto abbiano natura di leggi speciali, confermano la piena compatibilitą di tale esercizio del diritto di prelazione con le procedure liquidatorie dell'attivo, in generale, e della vendita ex art. 108 l. fall., in particolare (in applicazione di tale principio, la corte ha respinto il ricorso per cassazione dell'aggiudicatario del bene posto all'asta, avverso l'ordinanza del tribunale fallimentare che aveva respinto il reclamo contro il decreto del giudice delegato, con il quale era stato disposto il trasferimento di un immobile in favore dell'affittuario dell'azienda fallita, in forza di clausola di prelazione).