(massima n. 1)
In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, al giudice delegato č attribuito, ai sensi dell'art. 108, comma 3, legge fall. (nel testo "ratione temporis" applicabile), il potere discrezionale di disporre la sospensione della vendita anche ad aggiudicazione avvenuta, qualora sussista una notevole sproporzione tra il prezzo offerto e quello giusto, senza che peraltro la legge indichi un rigoroso criterio quantitativo cui correlare la conseguente determinazione, affidata al prudente apprezzamento del giudice; ne consegue che anche la presentazione di un'offerta in aumento (nella specie, del venti per cento) rispetto al prezzo di aggiudicazione - e prima del decreto di trasferimento - non costituisce, di per sč, requisito indispensabile per disporre la citata sospensione, qualora l'inferioritą del prezzo rispetto a quello giusto non sia ricavabile anche da altri elementi.