(massima n. 1)
Con riguardo alla liquidazione dell'attivo fallimentare, la presentazione dell'istanza di sospensione della vendita di immobili ex art. 108, terzo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non determina la sospensione della procedura di vendita sino a che non diventi definitivo il provvedimento che pronuncia sull'istanza stessa, né inibisce al giudice delegato la pronuncia del decreto di trasferimento.