(massima n. 1)
In sede di legittimitą, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., č consentita la produzione da parte del curatore fallimentare, unitamente al controricorso, dei decreti di trasferimento dei beni posti in vendita a seguito del rigetto dell'istanza di sospensione proposta dal ricorrente, trattandosi di documenti relativi all'ammissibilitą del ricorso; tale produzione comporta il venir meno dell'interesse all'impugnazione dell'ordinanza - oggetto di ricorso per cassazione - confermativa, da parte del tribunale, del provvedimento con cui il giudice delegato ha negato la sospensione dell'attivitą liquidatoria.