(massima n. 1)
La circostanza che la sospensione della vendita immobiliare, ex art. 108, terzo comma, legge fallimentare, sia disposta non dal giudice delegato, ma da altro giudice, non comporta di per sé la nullitą del provvedimento dovendosi presumere, in difetto di prova contraria, che il secondo sia stato incaricato in sostituzione del primo, a seguito di legittimo impedimento.