(massima n. 1)
Il giudice delegato al fallimento che disponga la vendita dei beni immobili gravati da ipoteca a favore di un istituto di credito fondiario, ancorché giā assoggettati alla procedura esecutiva speciale ex art. 42, T.U. 16 luglio 1905, n. 646, esplica solo poteri ordinatori del processo, essendo organo istituzionalmente privo di potestas judicandi sulla competenza. Ne consegue che il provvedimento da detto organo adottato ex art. 108, secondo comma della legge fallimentare (come anche il provvedimento confermativo adottato dal tribunale in sede di reclamo ex art. 26 L. fall.), non decidendo neppure implicitamente problemi di competenza, non č impugnabile per regolamento di competenza.