(massima n. 1)
Dichiarata la nullitą dell'aggiudicazione ed emessa dal giudice delegato nuova ordinanza di vendita all'incanto ad un prezzo maggiore di quello originariamente fissato, il tribunale, al quale sia proposto reclamo con cui si chieda che sia dichiarata la nullitą di detta ordinanza deducendosi che il giudice delegato avrebbe dovuto (non emettere una nuova ordinanza di vendita, ma) limitarsi a disporre il rinnovo della gara, alle stesse condizioni originariamente fissate e tra gli stessi originari offerenti, correttamente dichiara la cessazione della materia del contendere se accerta che il giudice delegato ha disposto, successivamente alla proposizione del reclamo, la sospensione della vendita, ai sensi dell'art. 108 L. fall., avendo quest'ultimo provvedimento l'effetto di rimuovere la giuridica esistenza dell'ordinanza impugnata.