(massima n. 1)
In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, qualora il giudice delegato rigetti l'istanza di sospensione della vendita, proposta ex art. 108 L. fall., per essere già stato disposto il trasferimento dei beni all'aggiudicatario, in caso di reclamo al tribunale avverso tale decreto è ammissibile l'intervento volontario dell'aggiudicatario stesso, a nulla rilevando la circostanza che il provvedimento di sospensione della vendita sia insuscettibile di giudicato, e che, pertanto, costui sia comunque nella condizione di poter concorrere alla eventuale, nuova vendita (sicché mancherebbe l'interesse dell'aggiudicatario ad opporsi alla emanazione di tale provvedimento), in quanto l'interesse che legittima l'intervento del soggetto di cui si tratta è, piuttosto, quello a mantenere la validità della già avvenuta aggiudicazione dei beni in suo favore.