(massima n. 1)
In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, qualora, dopo una prima aggiudicazione provvisoria, un diverso offerente in aumento sia rimasto inadempiente per non aver versato il saldo del prezzo nel termine stabilito, deve essere disposta, da parte del giudice delegato, la condanna nei confronti dell'offerente, aggiudicatario decaduto, al pagamento della differenza tra il prezzo inferiore, ricavato in successivo incanto, e quello da lui proposto in aumento, oltre all'incameramento della cauzione, cosģ come stabilito nell'art. 587 c.p.c., non potendo essere assunto come termine di comparazione il prezzo della prima aggiudicazione provvisoria, in quanto il procedimento di espropriazione deve ritenersi unico e retto dall'unica ordinanza di vendita che si conclude con l'aggiudicazione all'ultimo offerente.