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Articolo 107 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Modalità delle vendite

Dispositivo dell'art. 107 Legge fallimentare

(1) Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati (2). Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile. In ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile, almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva.

Il curatore può prevedere nel programma di liquidazione [104 ter] che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili (3).

Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio (4).

Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto (5).

Degli esiti delle procedure, il curatore informa il giudice delegato ed il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione.

Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizione del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all'articolo 51.

Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il curatore può avvalersi ai sensi del primo comma, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita.

Note

(1) Articolo così sostituito dal d.lgs. 5/2006.
(2) Comma così modificato con d.lgs. 169/2007.
La scelta della forma di pubblicità è lasciata al curatore, essendo sufficiente che si tratti di un mezzo idoneo ad assicurare l'informazione e la partecipazione degli interessati (es. comunicazioni in via telematica).
(3) Comma aggiunto con d.lgs. 169/2007.
(4) Comma così modificato con d.lgs. 169/2007.
Il curatore potrà prevedere nel programma di liquidazione la possibilità di ricorrere al g.d. per l'effettuazione delle vendite secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile, nonché di poter utilizzare la trattativa privata, anche per i beni mobili registrati (es. automobili, imbarcazioni).
(5) Il legislatore del 2006 ha introdotto la possibilità di pervenire a vendite private, se più convenienti. Poiché si tratta di operazioni potenzialmente sospette, il curatore è obbligato a informare il giudice delegato e il comitato dei creditori mediante deposito della documentazione in cancelleria.

Ratio Legis

Le procedure di vendita sono state modificate per rispondere ad esigenze di semplificazione e speditezza.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

7 L’articolo 7 del decreto legislativo, reca disposizioni correttive del Titolo II, Capo VI della legge fallimentare.
Il comma 6 reca modifiche all’articolo 107 del r.d.
Il nuovo secondo comma dell’articolo in commento ha la funzione di permettere al curatore di prevedere, nel programma di liquidazione, che determinate vendite vengano effettuate direttamente dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di rito (vendita con o senza incanto).
La modifica dell’articolo 107, secondo comma (nuovo terzo comma), serve ad estendere, uniformandolo, il regime della vendita dei beni immobili agli autoveicoli, nonché a navi, galleggianti e aeromobili. Una volta introdotta la possibilità di vendita a trattativa privata per gli immobili, non è giustificabile per i beni di cui al codice della navigazione mantenere il diverso regime stabilito da quel codice.

Massime relative all'art. 107 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 5203/2014

L'art. 107, quarto comma, legge fall., così come riformato dall'art. 94 del d.l.vo 9 gennaio 2006, n. 5 e dall'art. 7 del d.l.vo 12 settembre 2007, n. 169, nello stabilire che il curatore fallimentare «può» e non «deve» sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto, gli attribuisce per ciò stesso un potere discrezionale con riguardo alla valutazione dell'effettiva convenienza della sospensione (e del conseguente, necessario, rinnovo della procedura adottata per la liquidazione dei beni), che non si basa su di un mero calcolo matematico, ma ben può sorreggersi sulla considerazione di elementi di natura non strettamente economica (quale, nella specie, l'opportunità di procedere ad una rapida chiusura della procedura fallimentare), con la conseguenza che, ove non appaia fondato su presupposti palesemente errati o su motivazioni manifestamente illogiche o arbitrarie, si sottrae al sindacato giurisdizionale.

Cass. civ. n. 17334/2002

In caso di procedure esecutive che possono trovare prosecuzione in pendenza di fallimento, è data facoltà al curatore di avvalersi di esse (consentendo che l'attività liquidatoria si svolga per loro tramite e partecipando per conto della massa alla ripartizione del ricavato), oppure di procedere direttamente all'esecuzione concorsuale.

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Consulenze legali
relative all'articolo 107 Legge fallimentare

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S.M. chiede
mercoledì 10/11/2021 - Liguria
“Buonasera,

Premesso che, ai sensi:

- dell' ultimo capoverso dello stralcio, da Voi qui riportato, della Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169,

"Una volta introdotta la possibilità di vendita a trattativa privata per gli immobili, non è giustificabile per i beni di cui al codice della navigazione mantenere il diverso regime stabilito da quel codice."

E

- della nota 4) al comma 3 del presente art. 107 l. Fall. "Comma così modificato con d.lgs. 169/2007.
Il curatore potrà prevedere nel programma di liquidazione la possibilità di ricorrere al g.d. per l'effettuazione delle vendite secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile, nonché di poter utilizzare la trattativa privata, anche per i beni mobili registrati (es. automobili, imbarcazioni)."

Ciò premesso Vi chiedo che cosa si intenda per " trattativa privata" nell'ambito della vendita di immobili nelle procedure fallimentari, a meno che non si tratti dell' offerta al Curatore ma che poi, in realtà diventa la base d'asta di un invito a offrire oppure l'offerta in aumento non inferiore al 10%, prevista al c. 4 dell' art. 107 L. F.; situazioni che a mio avviso, però, non configurano una vera e propria trattativa privata.

Grazie
Cordiali saluti”
Consulenza legale i 17/11/2021
L’art. 107 della legge fallimentare disciplina le modalità di svolgimento delle vendite fallimentari.
Al primo comma è previsto genericamente che le vendite debbano svolgersi mediante procedure competitive; al secondo comma si precisa che il programma di liquidazione può prevedere che le vendite di beni mobili, immobili e mobili registrati possano essere effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili.
Infine, il quarto comma prevede che la vendita possa essere sospesa qualora prevenga un’offerta d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10% del prezzo offerto.

Per quanto concerne la vendita privata, tale istituto per caratteristiche intrinseche è caratterizzato da una fortissima velocità di attivazione e di conclusione, ma è anche condizionata da una fortissima discrezionalità nelle scelte e da una assoluta mancanza di competizione tra le parti interessate, elemento questo sostituito, appunto, dal potere discrezionale di selezione dell'organo da cui promana la trattativa privata stessa.

L'assenza di una forte trasparenza nei criteri di selezione degli offerenti, la mancanza di un sistema incrementale di offerte, la intrinseca assenza di adeguate forme di pubblicità nei criteri di scelta degli interessati, hanno indotto la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza di legittimità a escludere la trattativa privata da quelle procedure ritenute competitive ai sensi del primo comma della norma citata.
La trattativa privata, ad oggi, può al più rientrare in quelle formule competitive utilizzabili dal curatore, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, prima ancora dell'approvazione del programma di liquidazione, quando dalla mancanza di velocità di esecuzione ne possano derivare pregiudizio all'interesse dei creditori (ex art. 104 ter della l. fall., comma 7, oggi non più richiamato nell'art. 213 della l. fall.) e quindi, sostanzialmente, come strumento di assoluta urgenza utilizzabile in condizioni di necessità; le ipotesi prospettabili sono limitate ai ristrettissimi ambiti di marginalità ed eccezionalità legati sostanzialmente al rischio di repentino decadimento strutturale dei beni oggetto di liquidazione (es. vendita di beni deteriorabili con scadenza).

Al contempo, il CNCDEC ritiene che la vendita a trattativa privata abbia carattere eccezionale, da utilizzare, sempre che sia prevista e adeguatamente motivata nel programma di liquidazione, solo in caso di bene non diversamente collocabili sul mercato tramite forme di pubblicità idonee, oppure in casi particolari come ad esempio dopo esiti negativi di altre procedure competitive, o per necessità di rapidità delle vendite per la natura dei beni.
Rimane sempre e comunque necessaria un'adeguata forma di pubblicità.

Quale che sia la scelta compiuta dal curatore in merito alle modalità di svolgimento delle operazioni di vendita, sottoposta al vaglio prima del comitato dei creditori e poi del giudice delegato, il legislatore non consente di procedere, sic et sempliciter, a trattativa privata.
Infatti, l'107 legge fallimentare, pur attribuendo al curatore ampia discrezionalità circa le modalità di vendita dei beni del fallimento, esige che la vendita avvenga previa adeguata pubblicità e tramite procedure competitive, sia che si tratti di vendita con incanto, oppure per offerte private od in altre forme; esclude quindi, in ogni caso, che essa avvenga a trattativa privata diretta tra il curatore e il terzo, senza che altri soggetti abbiano avuto la possibilità di partecipare alla liquidazione con le proprie offerte (Cassazione Civile, Sez.1, 20 dicembre 2011, n.27667).

Vieppiù, la Suprema Corte, riprendendo un principio di diritto dalla stessa già enunciato ante riforma in relazione alla medesima vertenza, con sentenza di rinvio (Cass. n. 3624/2004), relativo all’interpretazione dell’art. 107 l. fall., già art. 108 l. fall., sulle modalità per la vendita dei beni immobili in sede di liquidazione dell’attivo fallimentare, ha precisato che la norma “non consente la vendita di un bene immobile a trattativa privata, ma soltanto l’alienazione nelle forme della vendita forzata, con o senza incanto, che si concludono con il decreto di trasferimento del bene, onde è nulla per contrarietà a norma imperativa la suddetta vendita a trattativa privata. È, peraltro, illegittimo il provvedimento del giudice delegato che autorizzi una vendita non pienamente corrispondente ad uno dei due tipi, con o senta incanto, espressamente previsti e disciplinati dall’art. 108” (Cassazione Civile, Sez. I, 23 dicembre 2016, n. 26954).

L’atto di vendita di beni immobili del fallimento che avvenga in modo non rispettoso delle procedure competitive prescritte dall’art. 107 legge fallimentare, ovvero, come nel caso di cui alla sentenza citata, attraverso una transazione, non può sfuggire alla sanzione di nullità ex art. 1418 del c.c., non rivestendo alcuna valenza eccettuativa l’autorizzazione alla transazione emessa dal Tribunale Fallimentare; pertanto, una volta accertata la natura privatistica dell’atto di trasferimento immobiliare, ne consegue la necessaria “pronuncia di nullità dello stesso, nonché a monte degli atti procedimentali interni preparatori e a valle delle disposizioni incidenti sui diritti dei terzi creditori ipotecari”. (Cassazione Civile, Sez. I, 23 dicembre 2016, n. 26954).

Michelangelo D. F. chiede
lunedì 17/12/2018 - Veneto
“E' corretta questa procedura in una vendita fallimentare all'incanto di beni mobili (ivi compresi due autocarri) per cui sino al momento del saldo (previsto entro venti giorni dalla gara):
"il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto”, e ii) ai sensi dell’art. 108 1 comma, L.F." ?”
Consulenza legale i 24/12/2018
In primo luogo, va sottolineato come la norma cui fa riferimento il quesito non sia l’art. 108 L.F. ma più correttamente l’art. 107 L. F..
Il primo, infatti, si riferisce ai poteri del Giudice Delegato.

Ciò chiarito, va detto che è difficile rispondere al quesito senza aver prima visionato il programma di liquidazione predisposto dal Curatore e, comunque, senza avere ulteriori informazioni in merito alla procedura in oggetto.
Il Curatore, infatti, entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario dei beni, deve predisporre un programma di liquidazione, programma che deve essere sottoposto al vaglio del comitato dei creditori e all'approvazione del Giudice Delegato. E’ in questo momento che il curatore deve indicare al comitato dei creditori e al Giudice Delegato quali siano le modalità con le quali provvederà ad alienare i beni immobili e mobili oggetto del fallimento ed è questo il momento in cui il curatore deve indicare quali delle “procedure competitive” (ai sensi del citato art. 107 L.F.) intenderà utilizzare per ottenere il massimo attivo possibile.

Ebbene, nell’ipotesi in cui il curatore chieda al Giudice Delegato, ai sensi dell’art. 107, secondo comma, L.F., di procedere lui stesso alle vendite, il legislatore prevede che egli debba procedere alla liquidazione dei beni “secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili”, quindi secondo un “modello chiuso”. In questo caso, quindi, il giudice o il delegato del giudice dovranno procedere alla liquidazione dei beni mobili, immobili e mobili registrati secondo il modello della vendita con incanto o senza incanto senza che il modello stesso possa in alcun modo essere modificato, peculiarità questa invece, che possono avere le vendite del curatore o dei suoi delegati.
La giurisprudenza afferma sul punto: “In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, qualora il curatore ricorra alle modalità di vendita prefissate dal codice di procedura civile divengono applicabili alla liquidazione le sole norme previste dal codice di rito, restando esclusa la possibilità di applicare tanto l'istituto della sospensione della vendita che l'art. 107, quarto comma, l. fall. riconosce al curatore, quanto quello della sospensione delle operazioni di vendita che l'art. 108, primo comma, l. fall. riconosce al giudice delegato.” (Cass. civ. Sez. I Sent., 11/04/2018, n. 9017).

In buona sostanza, il curatore ha discrezionalità piena nella scelta delle procedura competitive da seguire: “L'art. 107 legge fall. (…) nel prevedere che le operazioni di vendita e liquidazione del compendio immobiliare possano essere disposte direttamente dal curatore senza ricorrere al giudice delegato, non impone alcun vincolo che non sia quello di adottare procedure competitive sulla base di un prezzo di stima, che assicurino la massima partecipazione possibile di interessati, posti su un piano di parità informativa conseguito con adeguata pubblicità, non essendo tenuto il curatore a seguire, a pena d'invalidità, le forme previste dal codice di procedura civile.” (Cass. civ. Sez. I Sent., 19/10/2011, n. 21645).
Secondo la giurisprudenza già citata, tuttavia, nel momento in cui egli opta per l’applicazione delle regole di cui al codice di procedura civile gli è preclusa l’applicazione delle modalità speciali di cui alla legge fallimentare.

Per tornare al quesito, dunque, come già detto, occorrerebbe capire come e secondo quali regole il Curatore abbia programmato la liquidazione: in effetti, se è stata disposta la vendita secondo le regole del codice di rito, il Curatore non potrà esercitare il potere di cui all’art. 107 L.F.


Andrea M. chiede
venerdì 19/10/2018 - Estero
“Buongiorno, in data 28 settembre 2018 ho partecipato ad un'asta con incanto e sono risultato aggiudicatario provvisorio per un importo pari a 261.000 Euro. Ieri mi è stato comunicato dal liquidatore che 10 giorni dopo l'asta ha ricevuto una offerta da una società superiore del 10% al prezzo di aggiudicazione e ha deciso di sospendere il processo di aggiudicazione. (in base all'art. 107 comma 4 della legge fallimentare.)
Mi rendo conto che la procedura adottata dal liquidatore è corretta, vorrei sapere tuttavia se e cosa posso fare per verificare che non siano stati commessi errori formali tali per cui io possa provare a inficiare l'offerta più alta pervenuta.”
Consulenza legale i 25/10/2018
Va innanzitutto precisato che il potere del curatore di sospendere la vendita previsto dal citato art. 107 della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942) non può essere esercitato in qualsiasi momento. Il curatore, in effetti, ha sicuramente ampia discrezionalità sulla determinazione delle modalità di vendita. Tuttavia, le modalità ed i termini per la presentazione di offerte migliorative – come quella che è stata presentata nel caso di specie – successive all’aggiudicazione provvisoria, nonché quelli per la successiva sospensione della vendita, non sono purtroppo disciplinate dal legislatore.
La fissazione di un termine, dunque, entro il quale può essere esercitato il suddetto potere, è rimessa all’iniziativa del curatore stesso, che lo precisa nella predisposizione del bando di gara, pur senza averne alcun obbligo (il bando, cioè, rimane valido anche se tale fissazione viene omessa: nel caso in esame, ad esempio, il disciplinare della vendita non contiene informazioni utili su questa eventualità).

Secondo la (poca) giurisprudenza in materia, tuttavia, esiste una precisa sequenza tra ruolo del curatore e ruolo del Giudice Delegato nel governare la vendita: quello del curatore si esaurisce nella trasmissione degli atti relativi alla vendita (ed all’aggiudicazione ovviamente) al Giudice Delegato, trasmissione a seguito della quale il curatore si spoglia definitivamente del potere di rimettere in discussione l’aggiudicazione provvisoria.
Dopo il deposito degli atti in Cancelleria, infatti, solo il Giudice avrà il potere di sospendere la vendita ai sensi dell’art. 108 della legge fallimentare, a seguito di eventuali tempestive istanze dei soggetti interessati o quando ricorrano gravi e giustificati motivi (si veda in proposito Trib. Udine, decreto 14 novembre 2016, rel. Zuliani).

Tornando al quesito, il momento esatto in cui il curatore ha sospeso la vendita (particolare che purtroppo non emerge dal contenuto della comunicazione inviata all'aggiudicatario provvisorio) è uno degli aspetti sicuramente da verificare e valutare nel caso di specie: si dovrà capire, insomma, se il curatore abbia esercitato il suo potere di sospensione prima o dopo la trasmissione al Giudice Delegato degli atti relativi alla vendita.

Per effettuare, in ogni caso, ogni opportuna verifica e controllo sulla regolarità formale della procedura e sulla condotta del curatore, non si può che chiedere di prendere visione del fascicolo del fallimento.
Tale diritto è assicurato ai terzi interessati dall’art. 90 della legge fallimentare, il quale recita: "Immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento, il cancelliere forma un fascicolo, anche in modalità informatica, munito di indice, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi separatamente.
(….) III. Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore
.”

Si suggerisce, dunque, nel caso in esame, di conferire apposita procura ad un legale (che, assai meglio del non addetto ai lavori, conosce l’ambiente e sa come muoversi all’interno della Cancelleria del Tribunale) affinché depositi istanza al Giudice Delegato per poter prendere visione del fascicolo del Fallimento ed estrarre copia, eventualmente, di tutti gli atti e i documenti che riguardano la fase successiva all’aggiudicazione, la presentazione dell’offerta migliorativa e i “movimenti” del curatore, con le date.
Il consiglio, però, è di procedere rapidamente con le verifiche: gli strumenti processuali per presentare reclami ed opposizioni - sia in ambito fallimentare che esecutivo in generale - solitamente hanno tempi di decadenza molto ristretti.