(massima n. 1)
In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, al giudice delegato č attribuito, ai sensi dell'art. 108, comma 3, legge fall. (nel testo "ratione temporis" applicabile), il potere discrezionale di disporre la sospensione della vendita - anche senza incanto, anche ad aggiudicazione avvenuta e prima che sia emesso il decreto di trasferimento, qualora sussista una notevole sproporzione tra il prezzo offerto e quello giusto, secondo la determinazione affidata al prudente apprezzamento del giudice. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo alla presentazione di un'offerta in aumento rispetto al prezzo di aggiudicazione, inferiore a quello di stima).