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Articolo 623 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Annullamento con rinvio

Dispositivo dell'art. 623 Codice di procedura penale

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 620 e 622:

  1. a) se è annullata un'ordinanza, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento(1);
  2. b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, commi 1 e 4, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado(5);
  3. b-bis) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall’articolo 604, comma 5-bis, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice del grado e della fase in cui si è verificata la nullità o, nei casi previsti dall’articolo 604, comma 5-ter, al giudice del grado e della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l’imputato è decaduto, salvo risulti che l’imputato era a conoscenza della pendenza del processo e nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata(6);
  4. c) se è annullata la sentenza di una corte di assise di appello o di una corte di appello ovvero di una corte di assise o di un tribunale in composizione collegiale, il giudizio è rinviato rispettivamente a un'altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini(2);
  5. d) se è annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata(3)(4).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 620 e 622:
[omissis]
b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall’articolo 604, commi 1 e 4, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado;
b-bis) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall’articolo 604, comma 5-bis, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice del grado e della fase in cui si è verificata la nullità o, nei casi previsti dall’articolo 604, comma 5-ter, al giudice del grado e della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l’imputato è decaduto, salvo risulti che l’imputato era a conoscenza della pendenza del processo e nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata;
[omissis]

__________________

(1) Tale lettera è stata dichiarata illegittima dalla Corte Cost., con sent. 9 luglio 2013, n. 183, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671.
(2) La vicinanza è determinata tenendo conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi del distretto o, rispettivamente, del circolo o del circondario ex art. 175 disp. att. del presente codice.
(3) Tale lettera è stata così sostituita dall'art. 205, del D.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 che ha soppresso i riferimenti al pretore e alla pretura, in favore del tribunale monocratico.
(4) La Corte Costituzionale, con sentenza 25 novembre 2021-18 gennaio 2022, n. 7, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che il giudice dell'esecuzione deve essere diverso da quello che ha pronunciato l'ordinanza sulla richiesta di rideterminazione della pena, a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, annullata con rinvio dalla Corte di cassazione".
(5) Lettera modificata dall'art. 35, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"). Le parole "1, 4 e 5-bis" sono state sostituite dalle parole "1 e 4".
(6) Lettera introdotta dall'art. 35, co. 1, lett. b) n. 2) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"). Tale novella deve essere letta alla luce del novellato art. 604 del c.p.p..

Ratio Legis

L'annullamento con rinvio trova la propria ratio nell'impossibilità per la corte, in determinai casi, di concludere l'esame del ricorso con il solo giudizio rescindente (ossia, con la sola demolizione della sentenza impugnata), essendo invece necessario un ulteriore giudizio di merito.

Spiegazione dell'art. 623 Codice di procedura penale

L’art. 623 c.p.p. disciplina l’annullamento con rinvio al giudice di merito: cioè, i casi in cui la Corte di Cassazione pronuncia sentenza di annullamento e tale annullamento comporta la necessità di un nuovo giudizio nel merito.

Sono ipotesi residuali: al di fuori dei casi di annullamento senza rinvio (art. 620 del c.p.p.) e ai soli effetti civili (art. 622 del c.p.p.), la Corte pronuncia annullamento con rinvio al giudice di merito.

L’art. 623 c.p.p. individua il giudice di merito competente:
  • ai sensi della lett. a) dell’art. 623 c.p.p., se viene annullata un’ordinanza, ci sarà la trasmissione degli atti al giudice che l’ha pronunciata, il quale provvederà attenendosi alla sentenza di annullamento (la medesima regola è stata ritenuta applicabile anche qualora, avverso l’ordinanza, sia stato proposto ricorso immediato per Cassazione);
  • a norma della lett. b) (modificata dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022), se viene annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dai commi 1 e 4 dell’art. 604 del c.p.p. (ossia, quando – per difetto di contestazione o per nullità assoluta o intermedia non sanata – il giudice di appello avrebbe dovuto annullare la sentenza di primo grado e disporre la regressione del processo in quella sede), ci sarà la trasmissione degli atti al giudice di primo grado;
  • la lett. b-bis) (introdotta dalla riforma Cartabia) prevede che, se è annullata la sentenza di condanna nei casi di cui al comma 5-bis dell’art. 604 del c.p.p. (cioè, quando il giudice di appello avrebbe dovuto annullare la sentenza di primo grado per erronea dichiarazione di assenza dell’imputato), gli atti vanno trasmessi al giudice del grado e della fase in cui si è verificata la nullità. Poi, sempre la nuova lett. b-bis) stabilisce che, se è annullata la sentenza di condanna nei casi previsti dal comma 5-ter dell’art. 604 del c.p.p. (quando, dopo la prova della mancata conoscenza da parte dell’imputato, il giudice di appello avrebbe dovuto annullare la sentenza di primo grado pronunciata in assenza), ci sarà la trasmissione degli atti al giudice del grado e della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l’imputato è decaduto, a meno che non emerga che l’imputato fosse a conoscenza della pendenza del processo e nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata;
  • la lett. c) stabilisce che, se è annullata la sentenza di una corte d’assise, di un tribunale in composizione collegiale, di una corte d’appello o di una corte d’assise d’appello, il giudizio è rinviato ad altro giudice della stessa sezione o dello stesso tribunale;
  • la lett. d) precisa che, se viene annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un g.i.p., gli atti saranno trasmessi al medesimo tribunale, ma il giudice deve essere diverso.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
Lo schema arricchito dei rimedi si sviluppa anche in relazione alla fase di cassazione, per far fronte alle ipotesi in cui l’eventuale problematica dedotta è stata mal risolta in sede di appello e ai casi in cui la problematica si sia posta solo per la fase di appello.


Conformemente a quanto già previsto, con la lettera b-bis) dell’art. 623 si dispone che la cassazione annulla la condanna nei casi previsti dall’articolo 604, comma 5 bis (ossia di dichiarazione di assenza in mancanza dei presupposti), con trasmissione degli atti al giudice del grado e della fase in cui si è verificata la nullità, ma parimenti, in conformità con quanto già previsto, si dispone che la corte annulli la sentenza anche nei casi previsti dall’articolo 604, comma 5 ter (ossia di assenza ben dichiarata ma di dimostrazione da parte dell’imputato che in realtà una reale conoscenza non vi era stata).


In questo caso, però, secondo il modulo già visto, l’annullamento non viene dichiarato se risulta che l’imputato era a conoscenza della pendenza del processo e nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata.

Massime relative all'art. 623 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 33847/2018

Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione mediante l'indicazione dei punti specifici di carenza o contraddittorietà, il potere del giudice di rinvio non è limitato all'esame dei singoli punti specificati, come se essi fossero isolati dal restante materiale probatorio, essendo il giudice stesso tenuto a compiere anche eventuali atti istruttori necessari per la decisione, nonché avendo l'onere di fornire in sentenza adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito per giungere alla propria decisione, rispetto ai singoli punti specificati con la sentenza di rinvio.

Cass. pen. n. 12298/2018

In tema di annullamento con rinvio, l'art. 623, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., in relazione ai criteri d'individuazione del giudice "ad quem", prescrive che la sezione della Corte territoriale debba essere diversa soltanto da quella che ha emesso la specifica sentenza annullata e non anche da ogni altra sezione della medesima Corte che, in precedenza, abbia pronunciato sentenza nel medesimo processo.

Cass. pen. n. 1726/2018

Non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità. (La Corte ha precisato che dalla sentenza di annullamento deriva solo un vincolo di contenuto negativo, ovvero un divieto di adottare la stessa motivazione che la Suprema Corte ha ritenuto viziata).

Cass. pen. n. 20044/2015

Non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità. (La Corte ha precisato che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice di rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine dell'individuazione del vizio o dei vizi segnalati e, non, quindi, come dati che si impongono per la decisione a lui demandata, di talché si devono ritenere inammissibili le censure sollevate in merito).

Cass. pen. n. 10348/2015

In caso di annullamento con rinvio di una sentenza deliberata dalla sezione per i minorenni della Corte d'appello, gli atti vanno trasmessi alla stessa sezione affinché provveda a celebrare il nuovo giudizio, sebbene in diversa composizione, e non alla sezione per i minorenni della Corte d'appello più vicina.

Cass. pen. n. 6332/2015

In caso di annullamento con rinvio di una sentenza deliberata dalla sezione per i minorenni della Corte di Appello, competente a celebrare il nuovo giudizio è la stessa sezione, sebbene in diversa composizione.

Cass. pen. n. 52235/2014

Non dà luogo a nullità ma ad una mera irregolarità o al più ad una situazione di incompatibilità da far valere come motivo di ricusazione, la violazione della norma che impone il rinvio ad altra sezione della stessa Corte che ha pronunciato la sentenza annullata, qualora il collegio giudicante di rinvio sia diversamente composto.

Cass. pen. n. 33883/2014

Nell'ipotesi in cui la Corte di cassazione annulli con rinvio un'ordinanza pronunciata dal tribunale del riesame, non sussiste alcuna incompatibilità dei magistrati che abbiano adottato la precedente decisione a comporre il collegio chiamato a deliberare in sede di rinvio, poichè l'art. 623, lett. a), cod. proc. pen., non richiede che i componenti siano diversi e il procedimento incidentale "de libertate" non comporta, per sua natura, un accertamento sul merito della contestazione.

Cass. pen. n. 27116/2014

In tema di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio mantiene nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, nonché il potere di desumere - anche sulla base di elementi probatori prima trascurati - il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l'unico divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di Cassazione e con l'obbligo di conformarsi all'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alle questione di diritto.

Cass. pen. n. 13316/2013

Deve essere annullata con rinvio la sentenza che, avendo radicalmente omesso di motivare, a fronte della presenza di causa estintiva del reato, sulla sussistenza delle condizioni per il proscioglimento nel merito, ed impugnata sul punto, impedisca per ciò stesso alla Corte di cassazione di procedere a constatare la sussistenza dei medesimi presupposti.

Cass. pen. n. 7882/2012

I poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale, oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, giacché, mentre, nella prima ipotesi, il giudice è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte, restando ferma la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato, nella seconda può procedersi ad un nuovo esame del compendio probatorio con il limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato.

Cass. pen. n. 1410/2012

La designazione del giudice di rinvio attribuisce la competenza funzionale a giudicare in sede di rinvio. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame, designato in sede di rinvio, in quanto adottata da un collegio che comprendeva due membri già facenti parte del collegio che aveva emesso la prima ordinanza annullata).

Cass. pen. n. 11150/2009

In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l'annullamento con rinvio, per mancato rispetto dei termini a difesa, dell'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, non comporta la perdita d'efficacia di quest'ultimo, che resta eseguibile se tempestivamente convalidato.

Cass. pen. n. 2098/2008

È legittima l'ordinanza emessa, in sede di giudizio di rinvio, dallo stesso giudice autore del provvedimento annullato dalla Corte di cassazione, in quanto la diversità della persona fisica del giudice chiamato a decidere dopo annullamento con rinvio della Corte suprema è imposta dall'art. 623, lett. d), c.p.p. solo con riferimento alle sentenze. (Fattispecie relativa ad ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione in tema di applicazione del reato continuato)

Cass. pen. n. 436/2007

Non è deducibile in sede di legittimità il difetto di competenza del giudice di rinvio che abbia pronunciato sentenza a seguito di pronunciato annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, in violazione della lettera c) dell'art.623 c.p.p., senza che si sia successivamente fatto ricorso alla procedura di correzione dell'errore prevista dall'art.130 c.p.p., essendosi il giudice di merito correttamente attenuto al principio fissato dal primo comma dell'art.627 c.p.p., che non consente di discutere la competenza fissata nella sentenza di annullamento (Nel caso di specie la Corte, nel rilevare che probabilmente per mero errore la sentenza di annullamento non aveva considerato che la Corte di Appello di Salerno si compone di unica sezione penale, ha evidenziato come il collegio di rinvio fosse comunque composto di magistrati diversi da quelli che avevano pronunciato la sentenza annullata, così non configurandosi in concreto alcuna delle situazioni di incompatibilità che la lettera « c» dell'art.623 c.p.p. intende evitare).

Cass. pen. n. 44273/2004

Va annullata con rinvio l'ordinanza del giudice che, in sede di convalida del provvedimento emesso dal questore ai sensi dell'art. 6, comma secondo, legge 13 dicembre 1989 n. 401 e successive modificazioni, limitandosi ad un controllo meramente formale, ometta di motivare in ordine all'esistenza dei presupposti legittimanti l'adozione da parte dell'autorità amministrativa della misura limitativa della libertà personale.

Cass. pen. n. 41692/2004

Qualora avverso la sentenza del giudice di pace sia esperibile soltanto il ricorso per cassazione, il giudice di rinvio, in caso di annullamento, va individuato nello stesso ufficio del Giudice di pace, in persona di diverso magistrato.

Cass. pen. n. 23502/2004

In tema di annullamento con rinvio di un'ordinanza da parte della Suprema Corte, se il collegio chiamato a rivalutare la questione risulti composto da magistrati che già si erano pronunziati sul merito di essa, non sussiste per nessuno dei suoi componenti causa di incompatibilità ai sensi dell'art. 34 c.p.p., in quanto l'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 623 stesso codice, a differenza di quanto previsto dalla lettera d) del medesimo articolo, non prevede che i membri del collegio di rinvio siano diversi da quelli che emisero il provvedimento annullato. (Fattispecie in tema di annullamento di ordinanza emessa dal tribunale del riesame in un procedimento incidentale de libertate).

Cass. pen. n. 25917/2003

In caso di annullamento con rinvio di sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda pronunciata dal giudice di pace, il giudice di rinvio va individuato, in mancanza di norma specifica e facendosi quindi ricorso ai principi desumibili dall'art. 623 c.p.p., in altro giudice di pace appartenente al medesimo ufficio, non potendo trovare applicazione il disposto di cui all'art. 569, comma 4, c.p.p. (che indica invece come giudice di rinvio quello competente per l'appello), essendo tale norma dettata per la sola ipotesi dell'annullamento con rinvio a seguito di ricorso per saltum, quale non può ritenersi quello proposto, come unico mezzo d'impugnazione consentito, avverso sentenze con le quali sia stata inflitta soltanto la pena dell'ammenda.

Cass. pen. n. 40995/2002

In tema di procedimento di prevenzione, qualora la Corte di cassazione annulli con rinvio il decreto emesso dalla Corte di appello, gli atti debbono essere trasmessi, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. c), c.p.p., ad altra sezione della stessa Corte, diversa da quella che ha emesso il provvedimento, in quanto il procedimento di prevenzione ha carattere giurisdizionale ed i decreti che concludono le fasi del medesimo hanno natura sostanziale di sentenza. (Per l'effetto, la Corte ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta correzione del provvedimento di annullamento con rinvio).

Cass. pen. n. 1948/2002

In caso di annullamento con rinvio la Corte deve trasmettere gli atti al giudice di appello in tutte le ipotesi in cui, pur essendosi verificato il vizio che determina l'annullamento nel corso del giudizio di primo grado, sussista la possibilità di procedere alla rinnovazione degli atti ai sensi dell'art. 604, comma 5, c.p.p., dovendosi viceversa disporre la trasmissione al primo giudice solo nelle ipotesi di nullità indicate dai commi 1 e 4 del medesimo articolo 604. (In applicazione di tale principio la Corte ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte di Appello in un'ipotesi in cui la sentenza impugnata era stata annullata per avere il primo ed il secondo giudice ritenuto erroneamente utilizzabili alcune testimonianze de relato).

Cass. pen. n. 34535/2001

In tema di giudicato, la mancata rilevazione da parte della Corte di Cassazione, in un precedente giudizio conclusosi con sentenza di annullamento con rinvio, di un vizio procedurale che, se individuato, avrebbe imposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso (nella specie perché proposto personalmente dalla parte nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione), non impedisce che il medesimo vizio, ove reiterato nel gravame proposto avverso la sentenza di rinvio, venga rilevato nel successivo giudizio di legittimità, non potendosi invocare al riguardo la formazione del giudicato sul punto, giacché quest'ultimo copre il dedotto e il deducibile, ma non può proiettare la sua efficacia oltre i limiti delle attività processuali che esso ha concluso fino a precludere l'accertamento dei vizi formali analoghi a quelli già verificatisi nel corso del procedimento e sfuggiti al giudice.

Cass. pen. n. 21952/2001

In tema di procedimento a carico di imputati appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute presenti nella regione Trentino Alto Adige, il requisito del bilinguismo del giudice — che non può essere inteso come condizione di sua capacità — non opera nei procedimenti trattati da organo giurisdizionale costituito fuori dal territorio della predetta regione, anche se una prima fase processuale si è svolta in tale ambito territoriale. (Fattispecie relativa a giudizio di rinvio, celebrato innanzi a giudice non sedente nella regione Trentino Alto Adige, a seguito di sentenza di annullamento da parte della Corte di cassazione). (Corte cost. sent. n. 213 del 1998 e n. 406 del 1999).

Cass. pen. n. 14579/1999

Nell'ipotesi di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio deve giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento; sicché gli è inibito di pervenire all'affermazione della responsabilità penale degli imputati sulla base degli argomenti che dalla pronuncia di annullamento erano stati ritenuti viziati. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che in seguito all'annullamento con rinvio di una sentenza di condanna per il reato di diffamazione a mezzo stampa, il giudice di rinvio fosse vincolato dall'enunciazione di principio contenuta nella sentenza di annullamento con riferimento alla frase oggetto del giudizio e che quindi poteva solo verificare se nello stesso articolo non vi fosse, tra quelli non ancora valutati, qualche passo in cui veniva espresso un concetto diffamatorio).

Cass. pen. n. 1142/1999

L'art. 623, lett. c), c.p.p., nel disporre che nel caso di annullamento di sentenza pronunciata da una corte di appello gli atti devono essere rimessi ad altra sezione della stessa Corte, o, in mancanza, alla Corte più vicina, si riferisce solamente alla sentenza annullata, poiché il legislatore vuole che il giudice di rinvio sia diverso da quello che ha pronunciato tale sentenza, ma non riguarda altre sentenze precedenti che siano state già emanate, poiché il giudice che le abbia emesse è comunque un giudice diverso da quello che ha emesso l'ultima sentenza e, nei suoi confronti, non opera la preclusione di legge. (Nella specie, la Corte d'appello di Catanzaro, che ha solo due sezioni penali, aveva pronunciato sentenza annullata dalla Cassazione con rinvio all'altra sezione: anche la sentenza emessa da quest'ultima era stata annullata dai giudici di legittimità con rinvio alla prima sezione; la Corte Suprema ha enunciato il principio di cui in massima rigettando la richiesta di correzione di errore materiale instaurata dall'imputato il quale sosteneva che il giudizio di rinvio, a seguito dell'annullamento della seconda istanza, doveva essere rimesso alla corte d'appello più vicina).

Cass. pen. n. 7062/1998

Non dà luogo a nullità, mancando una espressa disposizione in tal senso e non vertendosi in ipotesi inquadrabile nelle previsioni di cui all'art. 178, comma 1, lett. a), c.p.p., il fatto che, in violazione dell'art. 623, comma 1, lett. c), c.p.p., il giudizio di rinvio si sia svolto davanti alla stessa sezione (peraltro in diversa composizione) della corte d'appello che aveva pronunciato la sentenza annullata.

Cass. pen. n. 4527/1998

Nel caso di ripetuti annullamenti con rinvio, pronunciati dalla Suprema Corte nell'ambito dello stesso procedimento, il giudice che ha emesso la sentenza oggetto del primo annullamento ben può essere competente, quale giudice di rinvio, in conseguenza dell'annullamento della seconda sentenza pronunciata da altro diverso giudice a seguito del primo annullamento.

Qualora venga annullata con rinvio la sentenza pronunciata dal giudice designato, a seguito di precedente annullamento, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. c), c.p.p., il nuovo giudice di rinvio dovrà necessariamente essere individuato sempre sulla base di detta disposizione normativa, nulla rilevando, — salve le incompatibilità previste dall'art. 34, comma 1, c.p.p. — che esso possa essere quindi lo stesso giudice che aveva pronunciato la sentenza annullata per prima. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che desse luogo a nullità alcuna il fatto che, a seguito del secondo annullamento con rinvio, era stata investita del giudizio la stessa sessione della corte d'assise d'appello — costituita soltanto da due sezioni — che aveva pronunciato la prima sentenza).

Cass. pen. n. 2504/1997

A seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, non è ammessa discussione circa la competenza attribuita con la sentenza di annullamento. L'irretrattabilità del cosiddetto foro commissorio rappresenta infatti un principio cardine dell'ordinamento processuale e preclude la possibilità dell'insorgenza di un conflitto di competenza in ordine alla individuazione del giudizio di rinvio. A tale principio non fa eccezione il caso in cui, prima della decisione della Corte di cassazione, sia intervenuta una norma modificatrice della competenza. (Fattispecie in cui, a seguito del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 250, attributivo della competenza per le impugnazioni in materia cautelare al tribunale distrettuale, il giudice di rinvio, individuato dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione, intervenuta dopo l'entrata in vigore del predetto decreto, in quello che aveva emesso, ex art. 310 c.p.p., l'ordinanza impugnata, aveva declinato la propria competenza in favore del tribunale distrettuale, che aveva proposto conflitto di competenza).

Cass. pen. n. 5668/1996

L'annullamento della Corte di cassazione che travolga anche l'ordinanza di custodia cautelare, in quanto emessa dal giudice incompetente, non impedisce al giudice indicato come competente nella sentenza di annullamento di rinnovare gli atti affetti da nullità ed evitare, così, la caducazione dell'ordinanza medesima.

Cass. pen. n. 5666/1996

Il giudizio di rinvio va inteso come ulteriore fase del giudizio di merito, vincolata alla sentenza di annullamento nei limiti da questa determinati. Ne consegue che divengono indifferenti, ove non altrimenti disposto, modifiche della competenza intervenute dopo che esso è stato ritualmente incardinato, in forza del principio della perpetuatio jurisdictionis e dell'irretroattività delle leggi processuali, a meno che non sopravvengano norme che modifichino direttamente i criteri indicati nell'art. 623 c.p.p., o si riflettano sulla sua applicazione, sopprimendo, accorpando o modificando le articolazioni interne dell'ufficio giudiziario designato in sede di annullamento con rinvio. (Fattispecie relativa a procedimento incidentale de libertate, relativamente alla quale la S.C. ha ritenuto irrilevante la pubblicazione, nelle more del giudizio di rinvio, del D.L. 10 maggio 1996 n. 250, attributivo della competenza a decidere nelle materie de libertate, a norma degli artt. 309 e 310 c.p.p., al tribunale distrettuale).

Cass. pen. n. 4882/1996

Nell'ipotesi di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio - pur restando libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione dei dati probatori e della situazione di fatto concernenti i punti oggetto di annullamento - è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, con il vincolo di dare alla decisione una motivazione congrua e il divieto di fondarla sugli stessi argomenti dei quali sia stata dichiarata l'illogicità. Il giudice di rinvio può, quindi, giudicare con gli stessi poteri di accertamento e di valutazione del fatto spettanti al primo giudice di merito nel caso in cui non sussista una preclusione che gli vieti di procedere a una nuova valutazione del fatto, ma ciò non è più legittimato a fare quando la Corte di cassazione abbia, nella sentenza di annullamento, statuito espressamente o implicitamente sul punto concernente l'accertamento del fatto.

Cass. pen. n. 4511/1996

In materia di estradizione, contro la sentenza della corte di appello può essere proposto ricorso per cassazione anche per il merito (art. 706, primo comma c.p.p.) e poiché davanti alla Corte stessa si applicano le disposizioni dell'art. 704 (art. 706, secondo comma c.p.p.) ossia tutte le disposizioni riguardanti il procedimento davanti alla corte di appello, al giudice di legittimità sono in tal caso conferiti gli stessi poteri istruttori che sono propri del giudizio di primo grado. Ne deriva che la Corte di cassazione non può adottare decisione di rinvio. (Fattispecie nella quale, pur avendo deciso che non sussistevano le condizioni per l'estradizione in Polonia in ordine ad una delle imputazioni, quella di tentato omicidio, siccome punibile con la pena di morte, la S.C. ha escluso il rinvio e pronunciato nel merito).

Cass. pen. n. 10847/1995

Nel caso in cui la Corte di cassazione debba annullare la sentenza per essere il reato estinto, qualora l'impugnazione concerna il difetto di motivazione sulla responsabilità del ricorrente sotto il profilo della sua asserita estraneità all'illecito, l'annullamento deve essere pronunciato con rinvio. In tal caso non si può dichiarare l'estinzione di un reato nei confronti di un soggetto la cui partecipazione non risulti accertata dal giudice di merito, il quale abbia omesso completamente la motivazione.

Cass. pen. n. 2903/1995

L'omessa statuizione del rinvio per nuovo errore a seguito dell'annullamento parziale da parte della Cassazione del provvedimento impugnato integra mero errore materiale quando il rinvio consegue di diritto ex art. 623 c.p.p.: in tal caso l'omissione nel dispositivo della suddetta statuizione non involge la formazione del giudizio e l'eliminazione della stessa non comporta alcuna modificazione essenziale dell'atto.

Corte cost. n. 294/1995

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 623 e 624 c.p.p., in riferimento agli artt. 24 e 25, primo comma, Cost., nella parte in cui sanciscono, al di fuori della procedura di rettificazione di errori materiali, l'intangibilità dei provvedimenti impliciti o conseguenziali emessi de plano dalla Corte di cassazione e lesivi di diritti, escludendo l'impugnabilità del provvedimento di individuazione del giudice competente in ipotesi di annullamento parziale, con rinvio, di sentenza relativa a procedimenti irregolarmente riuniti.

Cass. pen. n. 4157/1994

La regola secondo cui l'annullamento con rinvio non è compatibile con la struttura del giudizio di cassazione nell'ambito del procedimento di estradizione non ha valore assoluto, ma incontra un limite nella sua stessa ratio, costituita dal conferimento alla Corte di cassazione dei medesimi poteri cognitivi attribuiti dall'art. 704 c.p.p. alla corte di appello e dalla conseguente necessità che la prima renda un pieno giudizio di merito, supplendo alla deficienza della sentenza impugnata. Ne consegue che la predetta regola non opera nei casi in cui il procedimento svoltosi dinanzi alla corte d'appello, e quindi la sentenza pronunciata da tale organo, siano affetti da nullità non sanata, tempestivamente dedotta o comunque ancora rilevabile. In questa ipotesi l'annullamento con rinvio è imposto dall'esigenza di assicurare la valida e concreta attuazione del doppio grado di giurisdizione, previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 604 comma quarto c.p.p., formulato proprio con riguardo ad una fase d'impugnazione, quella dell'appello, al cui giudice competono poteri di accertamento sul merito.

Cass. pen. n. 108/1993

L'obbligo, previsto per il giudice di rinvio dall'art. 623 lett. a) c.p.p. di uniformarsi alla sentenza di annullamento, riguarda solo l'interpretazione delle disposizioni normative che hanno formato oggetto della decisione del giudice di legittimità, e non anche le norme entrate in vigore successivamente alla detta decisione, rispetto alle quali può soltanto porsi il problema della loro immediata applicabilità o meno. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittimo l'operato di un tribunale di sorveglianza che, in sede di rinvio, a seguito di annullamento di precedente provvedimento con il quale era stata rigettata una richiesta di applicazione di benefici penitenziari, aveva dichiarato inammissibile detta richiesta sulla base della sopravvenuta normativa, di carattere restrittivo, introdotta dall'art. 14 del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, conv. con modif. in L. 7 agosto 1992 n. 356, modificativo dell'art. 58 quater dell'ordinamento penitenziario).

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Consulenze legali
relative all'articolo 623 Codice di procedura penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anonimo chiede
mercoledì 04/01/2023 - Lazio
“Spett.le Brocardi.it
Sono a chiedere il seguente parere.

Il difensore nel giudizio di primo grado richiede ex art. 507 c.p.p. l’ammissione di nuove prove decisive, richiesta rigettata dal Giudice di primo grado.

In appello il difensore eccepisce due motivi di appello:
-1) la richiesta di annullamento dell’ordinanza ex art. 507 c.p.p. per vizio di motivazione manifestamente illogica, e di conseguenza l’annullamento della sentenza.
Il Giudice di appello con una motivazione apodittica rigetta la contestazione.

-2) ripropone al Giudice di appello ex art. 603 comma 1 c.p.p. le stesse prove decisive, rigettate dal Giudice di primo grado ex art. 507 c.p.p.
Il Giudice di appello con una motivazione apodittica rigetta la richiesta.

Il difensore ricorre in Cassazione eccependo:
- 1) la richiesta di annullamento dell’ordinanza del Giudice di primo grado per avere rigettato la richiesta ex art. 507 c.p.p. per vizio di motivazione manifestamente illogica, e di conseguenza l’annullamento della sentenza.

-2) la richiesta di annullamento dell’ordinanza del Giudice di appello per avere rigettato la richiesta di annullamento dell’ordinanza del giudice di primo grado richiesta righettata ex art. 507 c.p.p. per vizio di motivazione manifestamente illogica, e di conseguenza l’annullamento della sentenza di secondo grado.

- 3) la richiesta di annullamento dell’ordinanza del giudice di secondo grado in riferimento alla richiesta rigettata ex art. 603 comma 1, c.p.p. per vizio di motivazione manifestamente illogica, e di conseguenza l’annullamento della sentenza di secondo grado.

La domanda è: è corretto richiedere alla Corte di Cassazione l’annullamento contestuale delle due ordinanze e di conseguenza l’annullamento delle due sentenze di primo e secondo grado ?

Se in specie non ci sono i presupposti per chiedere l’annullamento contestuale delle due ordinanze e quindi delle due sentenze, come deve essere sviluppata la richiesta alla Corte di cassazione nello specifico motivo di ricorso sul punto?

Ciò in quanto la Corte di Cassazione in ipotesi di dichiarata fondatezza della richiesta di annullamento dell’ordinanza (e
della sentenza) del giudice di primo grado ex art. 507 c.p.p. si ritiene che possa essere assorbente delle dedotte contestazioni in merito - a) all’illegittimo rigetto della Corte di Appello sul punto e –b) dell’illegittimo rigetto della richiesta ex art. 603 comma 1 c.p.p.

In sostanza si chiede se è possibile far valere nella fattispecie, l’art. 623 comma 1 lettera, a) c.p.p. al fine di ottenere l’annullamento dell’ordinanza di primo grado, analogamente a quanto prescritto alla lettera b) del citato art. 623.
Cordiali saluti.”
Consulenza legale i 10/01/2023
Prima di rispondere al parere, va fatta una precisazione preliminare.

Nel processo di cui si discute, a giudicare dalla richiesta di parere sembra che le impugnazioni delle ordinanze emesse a seguito della richiesta ex art. 507 del c.p.p. e ex art. 603 del c.p.p. siano state fondate sulle medesime ragioni.

Ciò non sembra essere del tutto corretto.
Sicuramente le ordinanze di cui si discute vanno – e devono essere – impugnate separatamente, ma è altresì vero che le nuove prove in primo grado e la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, pur producendo, da un punto di vista strettamente fattuale, il medesimo risultato, si basano su presupposti diversi.

L’art. 507 c.p.p. è ideato per fare in modo che il giudice di primo grado possa disporre nuove prove nell’ipotesi in cui ciò sia assolutamente necessario al fine di giungere a una decisione che non può essere definita sulla base delle risultanze dibattimentali emerse.
L’art. 603, invece, ha un più ampio respiro e ha ad oggetto non soltanto le prove già assunte, ma anche quelle sopravvenute e non conosciute in primo grado.

Ne discende, come anzidetto, che nonostante sia corretta la cumulativa impugnazione delle ordinanze, non lo è altrettanto la scelta di basare tale impugnazione sulle medesime ragioni e, ancor di più a monte, la scelta di confondere i piani tra nuove prove e riapertura dell’istruzione dibattimentale in appello ai sensi dell’art. 603 c.p.p.

Ciò detto – e rispondendo ai singoli quesiti – è chiaro che la Corte di Cassazione deciderà sui motivi di impugnazione in ordine di assorbenza e di logicità.

Pertanto, l’accoglimento del ricorso in ordine al tema di cui all’art. 507 c.p.p. condurrà all’annullamento della sentenza e alla restituzione degli atti al giudice di primo grado.
Diversamente, il rinvio sarà al giudice dell’appello in caso di fondatezza dell’originaria richiesta ex art. 603 c.p.p.