(massima n. 1)
In caso di annullamento con rinvio di una sentenza deliberata dalla sezione per i minorenni della Corte d'appello, gli atti vanno trasmessi alla stessa sezione affinché provveda a celebrare il nuovo giudizio, sebbene in diversa composizione, e non alla sezione per i minorenni della Corte d'appello pił vicina.