(massima n. 1)
In tema di annullamento con rinvio di un'ordinanza da parte della Suprema Corte, se il collegio chiamato a rivalutare la questione risulti composto da magistrati che gią si erano pronunziati sul merito di essa, non sussiste per nessuno dei suoi componenti causa di incompatibilitą ai sensi dell'art. 34 c.p.p., in quanto l'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 623 stesso codice, a differenza di quanto previsto dalla lettera d) del medesimo articolo, non prevede che i membri del collegio di rinvio siano diversi da quelli che emisero il provvedimento annullato. (Fattispecie in tema di annullamento di ordinanza emessa dal tribunale del riesame in un procedimento incidentale de libertate).