(massima n. 2)
Poiché la riapertura delle indagini preliminari non costituisce l'inizio di un nuovo procedimento penale, la competenza ad emettere i provvedimenti conseguenti alla richiesta del P.M. di riaprire le indagini appartiene allo stesso giudice che ha emesso la sentenza di non luogo a procedere. (Fattispecie relativa alla riapertura di procedimento per delitti di criminalità organizzata previsti dall'art. 51, comma terzo bis, in relazione alla quale la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha escluso l'applicabilità della regola per cui le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono svolte da un magistrato del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, trattandosi di procedimento iniziatosi successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 367 del 1991, introduttivo del nuovo criterio di competenza territoriale).