(massima n. 1)
In caso di annullamento con rinvio di sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda pronunciata dal giudice di pace, il giudice di rinvio va individuato, in mancanza di norma specifica e facendosi quindi ricorso ai principi desumibili dall'art. 623 c.p.p., in altro giudice di pace appartenente al medesimo ufficio, non potendo trovare applicazione il disposto di cui all'art. 569, comma 4, c.p.p. (che indica invece come giudice di rinvio quello competente per l'appello), essendo tale norma dettata per la sola ipotesi dell'annullamento con rinvio a seguito di ricorso per saltum, quale non può ritenersi quello proposto, come unico mezzo d'impugnazione consentito, avverso sentenze con le quali sia stata inflitta soltanto la pena dell'ammenda.