(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui la Corte di cassazione annulli con rinvio un'ordinanza pronunciata dal tribunale del riesame, non sussiste alcuna incompatibilitą dei magistrati che abbiano adottato la precedente decisione a comporre il collegio chiamato a deliberare in sede di rinvio, poichč l'art. 623, lett. a), cod. proc. pen., non richiede che i componenti siano diversi e il procedimento incidentale "de libertate" non comporta, per sua natura, un accertamento sul merito della contestazione.