(massima n. 1)
Non č deducibile in sede di legittimitą il difetto di competenza del giudice di rinvio che abbia pronunciato sentenza a seguito di pronunciato annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, in violazione della lettera c) dell'art.623 c.p.p., senza che si sia successivamente fatto ricorso alla procedura di correzione dell'errore prevista dall'art.130 c.p.p., essendosi il giudice di merito correttamente attenuto al principio fissato dal primo comma dell'art.627 c.p.p., che non consente di discutere la competenza fissata nella sentenza di annullamento (Nel caso di specie la Corte, nel rilevare che probabilmente per mero errore la sentenza di annullamento non aveva considerato che la Corte di Appello di Salerno si compone di unica sezione penale, ha evidenziato come il collegio di rinvio fosse comunque composto di magistrati diversi da quelli che avevano pronunciato la sentenza annullata, cosģ non configurandosi in concreto alcuna delle situazioni di incompatibilitą che la lettera « c» dell'art.623 c.p.p. intende evitare).