(massima n. 1)
Il giudizio di rinvio va inteso come ulteriore fase del giudizio di merito, vincolata alla sentenza di annullamento nei limiti da questa determinati. Ne consegue che divengono indifferenti, ove non altrimenti disposto, modifiche della competenza intervenute dopo che esso č stato ritualmente incardinato, in forza del principio della perpetuatio jurisdictionis e dell'irretroattivitā delle leggi processuali, a meno che non sopravvengano norme che modifichino direttamente i criteri indicati nell'art. 623 c.p.p., o si riflettano sulla sua applicazione, sopprimendo, accorpando o modificando le articolazioni interne dell'ufficio giudiziario designato in sede di annullamento con rinvio. (Fattispecie relativa a procedimento incidentale de libertate, relativamente alla quale la S.C. ha ritenuto irrilevante la pubblicazione, nelle more del giudizio di rinvio, del D.L. 10 maggio 1996 n. 250, attributivo della competenza a decidere nelle materie de libertate, a norma degli artt. 309 e 310 c.p.p., al tribunale distrettuale).