(massima n. 1)
Non dą luogo a nullitą ma ad una mera irregolaritą o al pił ad una situazione di incompatibilitą da far valere come motivo di ricusazione, la violazione della norma che impone il rinvio ad altra sezione della stessa Corte che ha pronunciato la sentenza annullata, qualora il collegio giudicante di rinvio sia diversamente composto.