(massima n. 2)
In tema di individuazione del giudice di rinvio, vale il principio della irretrattabilitā del cosiddetto foro commissorio, che esclude, dopo l'annullamento con rinvio della Corte di cassazione, la possibilitā di porre una questione circa l'incompetenza del giudice individuato dalla Suprema Corte. Tale principio vale anche quando sia intervenuta una norma modificatrice della competenza, entrata in vigore prima della sentenza della Corte di cassazione. In tema di appello cautelare ex art. 310 c.p.p., inoltre, la norma dell'art. 623, comma primo, lettera a), c.p.p., in base alla quale, in caso di annullamento di una ordinanza, gli atti sono trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, prevale comunque sulla intervenuta attribuzione di competenza, ad opera di modifica legislativa, al tribunale in sede distrettuale.