(massima n. 2)
Qualora venga annullata con rinvio la sentenza pronunciata dal giudice designato, a seguito di precedente annullamento, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. c), c.p.p., il nuovo giudice di rinvio dovrà necessariamente essere individuato sempre sulla base di detta disposizione normativa, nulla rilevando, — salve le incompatibilità previste dall'art. 34, comma 1, c.p.p. — che esso possa essere quindi lo stesso giudice che aveva pronunciato la sentenza annullata per prima. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che desse luogo a nullità alcuna il fatto che, a seguito del secondo annullamento con rinvio, era stata investita del giudizio la stessa sessione della corte d'assise d'appello — costituita soltanto da due sezioni — che aveva pronunciato la prima sentenza).