(massima n. 1)
Sono inammissibili le questioni di legittimitą costituzionale degli artt. 623 e 624 c.p.p., in riferimento agli artt. 24 e 25, primo comma, Cost., nella parte in cui sanciscono, al di fuori della procedura di rettificazione di errori materiali, l'intangibilitą dei provvedimenti impliciti o conseguenziali emessi de plano dalla Corte di cassazione e lesivi di diritti, escludendo l'impugnabilitą del provvedimento di individuazione del giudice competente in ipotesi di annullamento parziale, con rinvio, di sentenza relativa a procedimenti irregolarmente riuniti.