(massima n. 1)
In tema di procedimento di prevenzione, qualora la Corte di cassazione annulli con rinvio il decreto emesso dalla Corte di appello, gli atti debbono essere trasmessi, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. c), c.p.p., ad altra sezione della stessa Corte, diversa da quella che ha emesso il provvedimento, in quanto il procedimento di prevenzione ha carattere giurisdizionale ed i decreti che concludono le fasi del medesimo hanno natura sostanziale di sentenza. (Per l'effetto, la Corte ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta correzione del provvedimento di annullamento con rinvio).